COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.34 della Società C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.20 SGS del 6.12.2012 (ammenda € 150,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.34 della Società C.S.P.R. 94
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.20 SGS del 6.12.2012 (ammenda € 150,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
tenuto conto della fattiva collaborazione dei dirigenti che hanno assistito l'arbitro evitando ogni contatto con i sostenitori più
facinorosi;
considerato che la reclamante era la società ospite e pertanto non può essere ritenuta responsabile per l'ordine pubblico; che pertanto, valutata la natura, l'entità, e le modalità dei fatti ascritti, l'ammenda può essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda a € 100,00;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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