COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.36 della Società A.S.D. CAVITA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 13.12.2012 (squalifica del calciatore GHERARDI Giuseppe fino al 13/6/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.36 della Società A.S.D. CAVITA CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 13.12.2012 (squalifica del calciatore GHERARDI Giuseppe fino al 13/6/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVATO
che il calciatore Gherardi Giuseppe ha commesso un atto di protesta violenta, con lancio a gioco fermo del pallone contro l'arbitro, colpito con violenza nella zona lombare, provocando forte dolore;
che l’arbitro, sentito telefonicamente a chiarimenti, ha escluso categoricamente che il calciatore abbia scagliato il pallone per un gesto di stizza, confermando invece l’intenzionalità;
che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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