COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 RECLAMO n.17 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 del 15.11.2012 (squalifica del calciatore FEDERICO Luigi fino al 30 NOVEMBRE 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.17 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale del 15.11.2012 (squalifica del calciatore FEDERICO Luigi fino al 30 NOVEMBRE 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che la reclamante assume che il calciatore Federico Luigi non ha colpito volonta alabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 triamente l'arbitro con un pugno alla schiena, bensì, nel parapiglia creatosi dopo l'assegnazione di un calcio di rigore, è stato spintonato ed è andato a sbattere con i gomiti contro l'arbitro; rilevato che l'arbitro, sentito alla seduta del 7/1/2013, ha confermato il referto spiegand to che il calciatore Federico Luigi, che lo ha colpito con un pugno violento alla schiena, era l’unico che si trovava alle essere stato spinto da alcuno contro di lui; preso atto che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congrua P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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