COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRANDA – GARA MIRANDA / CERVINARA DEL 15.12.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRANDA – GARA MIRANDA / CERVINARA DEL
15.12.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
la società reclamante ha impugnato la sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del
calciatore Rapolo Nicola, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U.
n. 59 del 20.12.2012, per aver colpito, in reazione ad un fallo subito, un avversario “con una
gomitata alla testa”. Correttamente, la reclamante ha essa stessa, nell’atto d’impugnazione,
riconosciuto il gesto del calciatore, tuttavia ridimensionandone la volontarietà e la gravità. Questa
C.D.T. giudica che, al cospetto di una chiara esplicitazione, da parte del direttore di gara, nel suo
rapporto ufficiale, della gravità dell’atto commesso dal calciatore, non possa che farsi riferimento al
principio, basilare in ambito di giustizia sportiva, secondo il quale i rapporti ufficiali costituiscono
fonte privilegiata di prova. D’altro canto, nessun elemento probante, idoneo alla confutazione del
referto arbitrale, o alla derubricazione del comportamento del calciatore, è stato offerto dalla
reclamante. Infine, per quel che concerne la commisurazione della sanzione, questa C.D.T. la
ritiene equa e congruamente proporzionata all’effettiva gravità del fatto, così come esso si evince
dagli atti ufficiali. PQM
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Miranda; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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