COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 09.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 67 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. FUTSAL CESENATICO Avverso squalifica per 5 giornate calc. CASO TONY delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 12.12.2012 gara A.MI.CA. – FUTSAL CESENATICO dell’8.12.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 09.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
67 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. FUTSAL CESENATICO
Avverso squalifica per 5 giornate calc. CASO TONY
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 12.12.2012
gara A.MI.CA. – FUTSAL CESENATICO dell’8.12.2012
La S.S.D. FUTSAL CESENATICO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento “nulla eccependo sulla decisione
di espellere il giocatore dal campo a seguito del colpo, a gioco fermo, e sulle successive frasi irriguardose nei confronti del direttore di
gara. Sottolineiamo, invece, che il CASO non ha aggredito le persone del pubblico, ma si è anzi diretto verso le stesse, avendo
riconosciuto tra loro il tesserato della società avversaria Fabbri Marco, di cui è stato compagno nella rappresentativa regionale e con
cui ha poi assistito alla gara sino alla sua conclusione. Il fatto che il CASO ed il Fabbri si conoscessero era all’oscuro del nostro
dirigente che, fraintendendo il contatto fra i due, ha cercato di intervenire e questo può aver tratto in inganno il direttore di gara”.
Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito
che il calc. CASO, espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, dopo la comunicazione del provvedimento offendeva
l’arbitro e, nell’allontanarsi, si dirigeva verso un gruppetto di giocatori avversari tentando di aggredirli. Veniva fermato da alcuni
compagni e dall’addetto alla forza pubblica sostitutiva che lo accompagnavano fuori dal tendone,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. CASO TONY.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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