COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) TECAME Luis Felipe; b) BASSO Andrea; c) CORAZZA Luigi; d) ASD PURLILIESE; e) ASD FALCHI ROSSI.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 09.01.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) TECAME Luis
Felipe; b) BASSO Andrea; c) CORAZZA Luigi; d) ASD PURLILIESE; e) ASD FALCHI ROSSI.
Il deferimento. Con Racc. dd 07.06.2012, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale
deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - a) TECAME
Luis Felipe, per la violazione dell’art. 1, co. 1 e 10, co. 2 C.G.S. in riferimento alla disposizione dell’art.
40, c. 4 N.O.I.F., perche malgrado fosse tesserato con la societa ASD FALCHI ROSSI, sottoscriveva
una successiva richiesta di tesseramento con la societa ASD PURLILIESE; altresi, per la violazione
degli artt. 1, co. 1 e 10, co. 2 C.G.S., per aver partecipato alla gara ASD PURLILIESE – TIEZZO 1954
del 1.04.2012, valida per il campionato di Terza Categoria, gir. A, nelle file della ASD PURLILIESE
senza averne titolo, in quanto all’epoca dei fatti tesserato per la societa ASD FALCHI ROSSI - b)
BASSO Andrea, nella qualita di Presidente e legale rappresentante della Societa ASD PURLILIESE, per
la violazione dell’art. 1, co. 1 e art. 10, co. 2 C.G.S. in riferimento alla disposizione dell’art. 40, c. 4
N.O.I.F., perche ometteva di effettuare i necessari controlli, volti ad individuare gli eventuali impedimenti
relativi al tesseramento del calciatore TECAME Luis Felipe; - c) CORAZZA Luigi, in qualita di dirigente
accompagnatore della societa ASD PURLILIESE, per la violazione degli artt. 1, co. 1 e 10, co. 2 C.G.S.,
per violazione dei principi di lealta, correttezza e probita, per aver sottoscritto la distinta di gara ASD
PURLILIESE – TIEZZO 1954 del 1.04.2012, valida per il campionato di Terza Categoria, gir. A, in cui
dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto
la responsabilita della societa di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore TECAME
Luis Felipe non ne avesse titolo, perche al momento privo della sottoscrizione di regolare tesseramento
in seno alla predetta societa, in quanto gia tesserato per la societa ASD FALCHI ROSSI; - d) la societa
ASD PURLILIESE, a titolo di responsabilita diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2 C.G.S., per
le violazioni ascritte al proprio presidente e dirigente, nonche al soggetto che comunque abbia svolto
attivita nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1, co. 5 C.G.S., per le condotte specifiche sopra indicate
addebitabili agli stessi in occasione della sottoscrizione della richiesta di tesseramento del calciatore
TECAME Luis Felipe per la societa ASD PURLILIESE, e in occasione della disputa della gara ASD
PURLILIESE – TIEZZO 1954 del 1.04.2012, valida per il campionato di Terza Categoria, gir. A; - e) la
societa ASD FALCHI ROSSI, a titolo di responsabilita oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2 C.G.S., per le
violazioni ascritte al proprio tesserato TECAME Luis Felipe in occasione della richiesta di tesseramento
per la societa ASD PURLILIESE e della disputa, da parte dello stesso calciatore, della partita ASD
PURLILIESE – TIEZZO 1954 del 1.04.2012, valida per il campionato di Terza Categoria, gir. A, senza
averne titolo in quanto privo del relativo tesseramento con la societa ASD PURLILIESE.
Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale della F.I.G.C. del
F.V.G., con nota d.d. 11.04.2012, mediante la quale veniva evidenziato come in relazione alla posizione
del calciatore TECAME Luis Felipe fossero state fatte pervenire all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
in data 17.09.2011 una richiesta di tesseramento a favore della Societa ASD FALCHI ROSSI (C.R.
Campania) ed in data 30.03.2012 una richiesta di tesseramento a favore della Societa ACF
PURLILIESE.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura
Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del
29.11.2012.
Il dibattimento. All'udienza del 29.11.2012, dinanzi alla C.D.T. e comparso il Sostituto Procuratore dr.
Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.- Sono altresi comparsi il sig. Luis Felipe
TECAME, nonche il sig. Giovanni Da Pieve, presidente in carica della ASD PURLILIESE.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilita degli incolpati ha aderito
alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata dal
sig. TECAME Luis Felipe nei seguenti termini:
– squalifica di 1 (una) giornata (sanzione base due giornate di squalifica, ridotte ad una)
In relazione invece alle residue posizioni, non essendo state formulate istanze ai sensi dell’art. 23
C.G.S., la Procura Federale richiedeva:
- la inibizione per giorni 90 (novanta) del sig. BASSO Andrea;
- la inibizione per giorni 60 (sessanta) del sig. CORAZZA Luigi;
- la sanzione di euro 1.000,00 di ammenda, oltre a punti 1 di penalizzazione, da scontarsi nel corrente
campionato, a carico della ASD PURLILIESE;
- la sanzione di euro 300,00 di ammenda a carico della ASD FALCHI ROSSI.
Il sig. Giovanni Da Pieve, per conto della societa ASD PURLILIESE, richiedeva il proscioglimento
affermando la propria buona fede in tutta la vicenda, con correlativa assenza di responsabilita in capo
alla ASD PURLILIESE.
La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati, per quanto di ragione.-
Effettivamente, in data 17.09.2011, il sig. TECAME sottoscriveva una istanza di tesseramento, che poi si
vedeva attribuito il prot. 1112995560/5 Campania, per la societa ASD FALCHI ROSSI (Provincia di
Avellino) ed effettivamente il medesimo ne sottoscriveva successivamente un’altra, nel corso della
stessa stagione sportiva, e precisamente in data 30.03.2012, per la societa ASD PURLILIESE.
Il sig. TECAME Luis Felipe nulla rappresentava ai dirigenti della ASD PURLILIESE, ritenendo – almeno
secondo quanto dichiarato a questa C.D.T. in sede di audizione – di essere stato svincolato dalla ASD
FALCHI ROSSI, circostanza poi risultata non vera, ma di cui non si era personalmente accorto, in
quanto i suoi tesseramenti sarebbero sempre stati gestiti a suo dire dalle societa che lo impiegavano.
Il calciatore veniva poi effettivamente impiegato nel corso della gara ASD PURLILIESE – TIEZZO 1945,
del 1.04.2012, prima che – in data 11.04.2012, l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. – Comitato
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, avvedutosi del previo tesseramento ancora efficace e relativo ad
altra societa, peraltro di diverso Comitato Regionale, provvedesse alla archiviazione della pratica.
Peraltro, la richiesta di tesseramento del sig. TECAME da parte della ASD PURLILIESE (i cui estremi
sono stati sopra evidenziati), almeno cosi come e dato evincere dalla documentazione dimessa dalla
Procura Federale, veniva sottoscritta di pugno da parte del sig. Giovanni Da Pieve, oggi comparso a
dibattimento, nella dichiarata veste dei Presidente della Societa.
Nessun atto veniva invece sottoscritto, in relazione al tesseramento in esame, da parte del sig. Andrea
BASSO, pur indicato quale Presidente della Societa nella ulteriore documentazione dimessa dalla
Procura Federale, e per tale ragione oggetto di personale deferimento.
Preliminarmente, pertanto, la C.D.T. ritiene di dover stralciare le posizioni della ASD PURLILIESE,
nonche del sig. Andrea BASSO, in vista di ulteriore approfondimento, riferito alla posizione di
quest’ultimo ed anche in relazione alla condotta che risulta invece materialmente essere stata posta in
essere personalmente dal sig. Giovanni Da Pieve.
In relazione alle ulteriori posizioni, invece, il fatto oggetto di rispettiva contestazione appare pienamente
comprovato ed e assolutamente pacifico, integrando la violazione dell’art. 40, c. 4 delle N.O.I.F., che
stabilisce che non e consentito il tesseramento contemporaneo per piu societa e che in caso di piu
richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta prima e che al
calciatore che – nella stessa stagione sportiva – sottoscriva richieste di tesseramento per piu societa
debbano applicarsi le conseguenti sanzioni, previste dal C.G.S.
Cio detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la
qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 CGS con
riferimento al sig. TECAME Luis Felipe.
In relazione alla posizione dei soggetti non comparsi, la C.D.T. ritiene congrua e proporzionata alla
contestata violazione la richiesta della Procura Federale relativamente al sig. CORAZZA Luigi, dirigente
accompagnatore e materiale sottoscrittore di distinta di gara del 1.04.2012 sotto la sua personale
responsabilita (60 giorni di inibizione), mentre in relazione alla posizione della ASD FALCHI ROSSI,
chiamata a rispondere per responsabilita oggettiva, si ritiene congrua e proporzionata al fatto la
sanzione di cui in dispositivo.
CORAZZA Luigi, ASD PURLILIESE e ASD FALCHI ROSSI.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG, previo lo stralcio, in vista di ulteriore approfondimento
della posizione relativa al sig. BASSO Andrea e della Societa ASD PURLILIESE, cosi decide:
1) dispone, con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente,
l’applicazione a carico del sig. TECAME Luis Felipe della sanzione della squalifica di 1 (una)
giornata;
2) dispone a carico del sig. Luigi CORAZZA, accompagnatore ufficiale della ASD PURLILIESE, alla
sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta);
3) dispone a carico della ASD FALCHI ROSSI (Comitato Regionale Campania) l’ammenda di
Euro 150,00 (centocinquanta);
4) rimette gli atti alla Procura Federale per il piu da praticarsi in ordine alle posizioni stralciate.
Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti
a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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