COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) BERGAMASCO Dino; b) ASD S.CANZIAN D’ISONZO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) BERGAMASCO Dino; b) ASD S.CANZIAN D’ISONZO. Il deferimento. Con Racc. dd 28.06.2012, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - a) BERGAMASCO Dino, per la violazione dell’art. 1, c. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LDP nonche dell’art. 53, c. 1 delle N.O.I.F., che prevede l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le Societa si iscrivono; b) la Societa ASD S.CANZIAN D’ISONZO, per responsabilita diretta ai sensi dell’art. 4, c. 1 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale della F.I.G.C. del F.V.G., con nota d.d. 22.02.2012, mediante la quale veniva evidenziato come la Societa ASD S.CANZIAN D’ISONZO di San Canzian d’Isonzo si fosse ritirata dal Campionato Regionale Allievi, subito prima dell’inizio della seconda fase, e comunque dopo la pubblicazione del calendario della stessa. D’ISONZO La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 20.12.2012. Il dibattimento. All'udienza del 20.12.2012, dinanzi alla C.D.T. e comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.- Sono altresi comparsi il sig. Dino BERGAMASCO, Presidente della ASD S.CANZIAN D’ISONZO, ed il sig. Gianantonio Ruggero, dirigente della anzidetta Societa. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilita degli incolpati ha richiesto la applicazione delle seguenti sanzioni: - giorni 15 di inibizione a carico del sig. Dino BERGAMASCO - euro 150 di ammenda a carico della ASD S.CANZIAN D’ISONZO. Il sig. BERGAMASCO, per se e per la Societa, riconoscendo la materialita del fatto contestato, chiedeva applicarsi il minimo della sanzione. La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.- Effettivamente, in data 11.01.2012, con lettera sottoscritta di suo pugno su carta intestata della Societa ed in nome e per conto di quest’ultima, il sig. Dino BERGAMASCO, Presidente in carica, comunicava a mezzo telefax alla FIGC – C.R. del Friuli Venezia Giulia, la rinuncia alla partecipazione al Campionato Regionale Allievi della squadra della ASD S.CANZIAN D’ISONZO. La decisione veniva giustificata in base alla scarsa presenza di atleti, che nel corso dei mesi intercorsi tra l’inizio del campionato e l’imminenza della seconda fase avevano deciso di loro iniziativa di abbandonare il calcio o di trasferirsi altrove, determinando con cio una cospicua riduzione d’organico della Societa. In sede d’udienza il sig. BERGAMASCO precisava come la squadra per la categoria Allievi si fosse trovata sin dall’inizio in una situazione di scarsita numerica e qualitativa, determinando la necessita di far giocare negli allievi ragazzi della categoria giovanissimi; a tale situazione si era riusciti a far fronte fino a meta campionato, ma poi, nel girone di ritorno, non si era piu riusciti materialmente a proseguire. Alla luce di un tanto, il sig. BERGAMASCO chiedeva che si tenesse conto di tali difficolta oggettive nella sofferta decisione finale assunta dalla sua Societa. Il fatto, ammesso dall’interessato, che ne ha anche dato spiegazione, e pertanto pienamente comprovato ed e assolutamente pacifico, integrando la violazione degli art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LDP nonche dell’art. 53, c. 1 delle N.O.I.F., che prevede l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le Societa si iscrivono. Di esso sono chiamati a rispondere il Presidente, nonche la Societa, a titolo di responsabilita diretta. Cio detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. ritiene che, alla luce dei fatti sopra descritti e dell’effettivo impatto del ritiro, limitato alla seconda parte del campionato di categoria, possano ritenersi rispettivamente congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG cosi decide: 1) dispone a carico del sig. Dino BERGAMASCO la sanzione della inibizione di giorni 10 (dieci); 2) dispone a carico della Societa ASD S.CANZIAN D’ISONZO, a titolo di responsabilita diretta, la sanzione della ammenda di euro 100 (duecento). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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