COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE (allievi provinciali) avverso le squalifiche ai propri tesserati, rispettivamente per cinque giornate di gara a carico del calciatore BERTOLDI Gianluca e fino al 17.02.2013 a carico dell’allenatore PETRICCIONE Vito (in c.u. n° 22 del 19.12.2012 Del. Gorizia).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE (allievi provinciali) avverso le squalifiche ai propri tesserati, rispettivamente per cinque giornate di gara a carico del calciatore BERTOLDI Gianluca e fino al 17.02.2013 a carico dell’allenatore PETRICCIONE Vito (in c.u. n° 22 del 19.12.2012 Del. Gorizia). Con tempestivo reclamo la ASD Calcio SAN VITO AL TORRE impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a carico dei propri tesserati, rispettivamente per cinque giornate di gara a carico del calciatore BERTOLDI Gianluca “Perché al 3’ minuto del 2° tempo per reazione ad un fallo subito, sferrava un pugno sulla schiena di un calciatore avversario. Uscito dal recinto di gioco, fermatosi in prossimità della porta d’ingresso degli spogliatoi, rivolgeva ripetutamente parole ingiuriose contro il direttore di gara” e fino al 17.02.2013 a carico dell’allenatore PETRICCIONE Vito “Perché al 24’ minuto del 2° tempo per protestare contro una decisione dell’arbitro, inveiva a gran voce contro lo stesso ed entrava più volte sul terreno di gioco senza averne titolo. Inoltre, allontanandosi per ottemperare alla decisione dell’arbitro che gli aveva intimato di lasciare il recinto di gioco, rivolgeva alcuni improperi contro l’allenatore della squadra avversaria.” Il reclamo, sia detto subito, contiene alcuni passaggi che richiedono una osservazione da parte della Procura Federale, per cui gli atti, dopo la pubblicazione del presente provvedimento in Comunicato ufficiale, verranno rimessi alla Procura Federale per ogni sua valutazione. Nella sostanza, le contestazioni che la reclamante presenta al provvedimento assunto dal GST sono quelle di aver dato affidamento ad una refertazione non attendibile. -Quanto al tecnico PETRICCIONE, la società riconosceva essere vero che il proprio allenatore si era rivolto all’arbitro contestando a voce alta il suo operato, ma negava che questi fosse entrato in campo; secondariamente negava che l’arbitro potesse aver sentito le parole che il PETRICCIONE nell’allontanarsi dal campo in seguito all’espulsione, aveva rivolto all’allenatore avversario, il quale aveva reagito malamente per le vie brevi, come risulta a referto e in comunicato ufficiale. Ci teneva a precisare, la società reclamante, che nel frangente l’allenatore avversario era stato “più offensivo ed oltraggioso dell’altro”. Ricordando il ruolo che spetta agli allenatori, in particolare agli allenatori di una squadra giovanile, il fatto che in campo, davanti agli allievi, uno sia stato “più offensivo ed oltraggioso dell’altro” di per sé conferma, anziché escludere (come vorrebbe la reclamante) la responsabilità di chi è mancato gravemente al suo ruolo primario di educatore. Ed il sig. PETRICCIONE ha dato almeno due volte un esempio negativo ai propri giovani; una prima quando si è fatto espellere per plateali manifestazioni di protesta contro il direttore di gara, ed una seconda quando si è espresso nei confronti del proprio collega in termini contrari ai principi di probità, al punto da attizzarne una reazione improvvisa e altrettanto censurabile. Quando è in gioco l’educazione, il senso civico e il senso sportivo di esempio ai giovani, il GST non può pesare con il bilancino tra due adulti se una parola pesa più dell’altra: al contrario, le rispettive responsabilità si sovrappongono in uno scenario complessivo certamente diseducativo. Congrua si profila, quindi, la sanzione inflitta dal GST. -Quanto al calciatore BERTOLDI Gianluca, la società negava che questi avesse sferrato un pugno all’avversario, precisando che il fatto era consistito in una semplice “spinta da dietro all’avversario, mentre si rialzava dal fallo grave subito”. La reclamante si avventurava, poi, in una lunga dissertazione tecnico-giuridica richiamando giurisprudenza penale sul concetto di ingiuria. Atteso che il Giudice Sportivo non “condanna” nessuno, come fa solo il Giudice Penale, ma infligge sanzioni disciplinari di natura prettamente amministrativa per violazioni sostanzialmente di natura deontologica, questa CDT reputa fuori luogo i richiami penalistici all’ipotesi dell’ingiuria. Comunque l’interpretazione giuridica conferita dalla società a detti precedenti penali è palesemente incongrua. Il Codice di Giustizia Sportiva (cfr art. 19/4 lett.a) parifica nella sanzione “minima” una mortale ingiuria ad una veniale mancanza di rispetto. Sta poi eventualmente agli Organi di Giustizia Sportiva la ponderazione del grado di offensività dell’espressione, su cui parametrare una maggiore afflittività della sanzione. Il fatto di gioco contestato al calciatore, costatogli l’espulsione, può trovare idonea punizione in tre gare di squalifica, sanzione “minima” ex art. 19/4 lett.b, in quanto il gesto di un colpo alla schiena in reazione costituisce indubbiamente una condotta violenta e scomposta, non solo, ma anche sleale verso il calciatore avversario il quale, non potendo vedere partire il colpo, non può difendersi. Ulteriori due giornate di squalifica ex art. 19/4 lett.a sono il “minimo” della pena per le espressioni ingiuriose e offensive rivolte al direttore di gara a mente fredda, dopo oltre venti minuti dall’espulsione, in un contesto del tutto astratto dalla concitazione della azione che ha portato all’espulsione, che quindi impedisce di ipotizzare tra le due condotte un nesso in continuazione. -La società reclamante, poi, presenta una serie di istanze istruttorie, tutte inammissibili. Chiede l’audizione dei due squalificati e di un terzo tesserato, accompagnatore della squadra, nonché l’audizione di un dirigente federale presente sugli spalti. Chiede infine che la CDT raccolga i necessari chiarimenti e disponga un confronto con il direttore di gara. Posto che l’art. 35 CGS riconosce natura di prova privilegiata alla refertazione arbitrale rispetto alle valutazioni di parte, nel procedimento di impugnazione di un provvedimento del GST non sono ammissibili prove testimoniali, se non attraverso la Procura Federale, con i tempi a questa necessari per sviluppare opportuna indagine. Inoltre, se è vero che la reclamante può chiedere audizione, tale facoltà è riservata a sé stessa allorché lo chieda, e non è certo estendibile a terzi soggetti, quantunque direttamente interessati. Questi avrebbero potuto presentare in proprio il reclamo chiedendo di essere sentiti: in tale caso la CDT avrebbe disposto la loro audizione. Se, come nella fattispecie, il reclamo è presentato dalla società, solo alla società è dato diritto di essere sentita, allorché ne faccia tempestiva richiesta. PQM La C.D.T. – FVG così dispone: respinge il reclamo perché infondato e, per l’effetto, conferma i provvedimenti assunti dal GST. Rilevati nel testo del ricorso alcuni passaggi che richiedono una attenzione della Procura Federale, a questa rimettono gli atti per il più da praticarsi. Dispone addebitarsi alla società reclamante la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it