COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 11.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. CJARLINS MUZANE (Campionato di Eccellenza) in merito alla squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore BUONOCUNTO Luca (in C.U. n° 70 del 27.12.2012).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 11.01.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO della A.S.D. CJARLINS MUZANE (Campionato di Eccellenza) in merito alla squalifica
per tre giornate di gara inflitta al calciatore BUONOCUNTO Luca (in C.U. n° 70 del 27.12.2012).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 70 del 27.12.2012, il G.S.T. infliggeva al calciatore
BUONOCUNTO Luca, tesserato della A.S.D. CJARLINS MUZANE, la squalifica per tre giornate “ai
sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. per essere stato espulso al 46’ del 2° tempo per condotta
violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il gioco in svolgimento, inferiva volontariamente e
con forza, da breve distanza, una manata sulla nuca del predetto avversario mentre quest’ultimo cadeva
a terra, dopo un contrasto di gioco. Dopo esser stato soccorso, il calciatore colpito riprendeva il gioco
senza accusare conseguenze”.
Con tempestivo reclamo la A.S.D. CJARLINS MUZANE impugnava tale decisione, chiedendo la
riduzione della squalifica.
La reclamante, nel proprio reclamo, sosteneva che l’entità della squalifica era troppo elevata, poiché la
manata inferta non era stata violenta e non era stata neppure data con eccessiva forza; precisava,
inoltre, che il gesto era avvenuto allo scadere della partita in un clima di stanchezza fisica e mentale.
Ciò posto, va doverosamente rammentato che, in ragione dei regolamenti processuali (Art. 35, comma
1.1 C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione – ovvero una
reinterpretazione di parte – dei fatti verificatisi durante la gara resa dalla reclamante.
Nella fattispecie, in relazione alla sanzione comminata a carico del calciatore BUONOCUNTO Luca il
referto arbitrale è chiaro e coerente nel ricostruire la dinamica degli eventi; inoltre l’istruttoria è stata
ulteriormente integrata da uno specifico colloquio telefonico del GST con il direttore di gara, che ha
portato alla adozione del provvedimento impugnato, escludendo ogni dubbi sulla responsabilità
dell’interessato e in ordine alla sanzione comminata.
Tre giornate di squalifica è la sanzione “minima” prevista ex art. 19. 4, lett. b) del C.G.S. a carico dei
calciatori che durante la gara si rendano responsabili “di condotta violenta nei confronti di calciatori o
altre persone presenti”. Il gesto offensivo denuncia gravità assimilabile a quella dell’atto violento in
considerazione della sua portata sleale, giacché giunge da dietro impedendo all’avversario una condotta
di prevenzione o di difesa, e soprattutto in considerazione della zona attinta, la nuca, particolarmente
delicata. La circostanza per cui l’avversario abbia potuto proseguire la gara risulta coerente con la
sanzione ai minimi tabellari applicata dal G.S.T., che pertanto merita conferma.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG rigetta il reclamo perché infondato. Dispone per l’addebito della tassa reclamo.
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