COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MINTURNO MARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CONTE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 51 SGS DEL 14.12.2012 (Gara: CITTA’ DI MINTURNO MARINA – AGORA del 12.12.2012 – Campionato Allievi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MINTURNO MARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CONTE ANTONIO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 51 SGS
DEL 14.12.2012
(Gara: CITTA’ DI MINTURNO MARINA – AGORA del 12.12.2012 – Campionato Allievi
Regionali)
La Società in epigrafe chiede, con il reclamo avanzato, la riduzione della squalifica in titolo,
argomentando in sostanza che il contatto avvenuto tra il suddetto atleta e l’arbitro è stato
esclusivamente di natura casuale. Ciò in quanto, a seguito della II ammonizione e conseguente
espulsione del CONTE, si determinava una situazione di tensione tra più calciatori in ordine alla
quale si verificava involontariamente il contatto anzidetto, ma senza alcun intento aggressivo da
parte del calciatore.
Effettivamente – continua la reclamante – il CONTE ha tenuto un comportamento deprecabile e
inqualificabile, ma non tale da meritare una sanzione così come stabilito dal Giudice di prima
istanza.
A riprova di tale tesi, la Società in parola, cita i contenuti della motivazione sanzionatoria dalla
quale si evince che, comunque, dal comportamento del calciatore non è scaturita alcuna
conseguenza negativa per l’arbitro.
Questa Commissione ha valutato, sulla scorta degli atti ufficiali – fonte primaria di prova, la
dinamica dell’episodio in ordine alla quale il CONTE, alla vista del cartellino rosso, ha dapprima
iniziato a porre in essere un comportamento aggressivo, spingendo l’arbitro ad una spalla,
successivamente lo colpiva con una manata al volto, e poi , tenuto a freno soltanto in virtù
dell’intervento dei compagni di squadra, continuava in un atteggiamento minaccioso e gravemente
irriguardoso.
In un quadro così composto, le tesi addotte dalla ricorrente non appaiono neanche parzialmente
assumibili in quanto è di tutta evidenza, come dall’analisi dei fatti, emerga la reale sussistenza
delle intenzioni aggressive e, soprattutto, dei ripetuti contatti impropri tenuti dal giocatore nei
riguardi dell’arbitro, circostanze per le quali non è possibile ridimensionare l’entità della sanzione
inflitta, pertanto, con congruità dal Giudice di prima istanza.
Per quanto sopra, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di respingere il ricorso in titolo e, per l’effetto, conferma i provvedimenti impugnati nei confronti del
calciatore CONTE ANTONIO.
La tassa reclamo va incamerata.
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