COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRICTENSE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO ALL’11.11.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE SANSONE EMANUELE E FINO AL 25.1.2013 A CARICO DEL MASSAGGIATORE CUPIDI FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 SGS DEL 19.12.2012 (Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 – BRICTENSE del 16.12.2012 – Campionato C5 Under 21 Maschile)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRICTENSE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO
ALL’11.11.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE SANSONE EMANUELE E FINO AL 25.1.2013 A
CARICO DEL MASSAGGIATORE CUPIDI FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 SGS DEL 19.12.2012
(Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 – BRICTENSE del 16.12.2012 – Campionato C5 Under
21 Maschile)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
premesso preliminarmente che l’inibizione inflitta al Dirigente SANSONE EMANUELE fino
all’11.11.2013 come da C.U. n. 49 del 19.12.2012, deve essere modificata all’11.1.2013,
trattandosi di errore di imputazione, come può facilmente evincersi dalla motivazione della
sanzione.
Considerato che le motivazioni addotte dalla ricorrente riguardo al massaggiatore CUPIDI FABIO
appaiono del tutto generiche, non offrendo alcuno spunto per una eventuale rivisitazione della
sanzione.
Alla luce di quanto sopra, questa Commissione ritenendo adeguata la sanzione in relazione al
comportamento tenuto dal tesserato CUPIDI,
DELIBERA
Di modificare il provvedimento di inibizione riguardante il Dirigente SANSONE EMANUELE
dall’11.11.2013 all’11.1.2013;
di confermare il provvedimento di squalifica a carico del massaggiatore CUPIDI FABIO fino al
25.1.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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