COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ IRIS FB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 C5 DEL 19.12.2012 (Gara: IRIS FB C5 – ATLETICO VIRTUS SCAURI del 15.12.2012 – Campionato C5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ IRIS FB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA
GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.
N. 49 C5 DEL 19.12.2012
(Gara: IRIS FB C5 – ATLETICO VIRTUS SCAURI del 15.12.2012 – Campionato C5 C2)
La Commissione Disciplinare
Considerato che il reclamo a margine è stato inoltrato in data 28.12.2012, oltre il termine di sette
giorni dalla data del Comunicato Ufficiale contenente la decisione di prima istanza, scaduto il
27.12.2012 – art. 46 del C.G.S., questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società IRIS FB CALCIO A 5 e, per l’effetto,
di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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