COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. MARIA ASSUNTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATI STEFANO, IN QUALITA’ DI CAPITANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 102 DEL 6.12.2012 (Gara: S. MARIA ASSUNTA – DOC GALLESE del 2.12.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. MARIA ASSUNTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATI STEFANO, IN
QUALITA’ DI CAPITANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 102 DEL 6.12.2012
(Gara: S. MARIA ASSUNTA – DOC GALLESE del 2.12.2012 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato che con dichiarazione di assunzione di responsabilità allegata al reclamo, il calciatore
PAOLELLI MASSIMILIANO si è dichiarato l’autore del gesto di violenza compiuto nei confronti
dell’arbitro;
rilevato, altresì, che detto calciatore non risulta aver preso parte alla gara in oggetto in quanto non
inserito nella lista dei giocatori identificati dall’arbitro al momento dell’appello;
che l’arbitro, in sede di supplemento, ha confermato che all’incontro hanno preso parte
esclusivamente i calciatori indicati nella distinta di gara;
che, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento in quanto, nel caso in esame, non si
ravvisano i presupposti previsti dall’art. 3 comma 2 del C.G.S., in quanto il calciatore indicato dalla
reclamante quale autore del gesto, non ha preso parte all’incontro sicchè, sin a quando non sarà
individuato e segnalato il calciatore che ha effettivamente colpito l’arbitro, persisterà la
responsabilità del capitano, già sanzionato.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento.
La tassa reclamo va incamerata.
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