COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 11.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIPICCIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 16.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE MAURINI DANIELE, FINO AL 16.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE MARCO GIGANTI PACIFICI, PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO CAPOCECERA, PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MATTEO FIORELLI E DIEGO PETRARCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO (Gara: SIPICCIANO – ARLENESE del 16.12.202 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 11.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIPICCIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 16.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE MAURINI DANIELE, FINO AL 16.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE MARCO GIGANTI PACIFICI, PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO CAPOCECERA, PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MATTEO FIORELLI E DIEGO PETRARCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO (Gara: SIPICCIANO – ARLENESE del 16.12.202 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; ritenuta l’urgenza di stralciare la posizione del calciatore GIGANTI PACIFICI MARCO, squalificato in quanto capitano, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del C.G.S.; accertato, come risulta dal referto arbitrale, che detto giocatore (n.4) è stato sostituito al 22mo del II tempo , dal calciatore n. 18 PETRARCA DIEGO; che, pertanto, al momento in cui l’arbitro, dopo il fischio finale, è stato colpito con un calcio al polpaccio della gamba destra, da un giocatore non identificato, le funzioni di capitano erano state assunte dal calciatore CAPOCECERA FABRIZIO. Tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA Di revocare la squalifica fino al 16.12.2015 a carico del calciatore GIGANTI PACIFICI MARCO; di rimettere gli atti al Giudice Sportivo di Viterbo per i provvedimenti di competenza a carico del calciatore CAPOCECERA FABRIZIO. Si riserva ogni decisione in merito agli altri provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it