COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 11.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIPICCIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 16.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE MAURINI DANIELE, FINO AL 16.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE MARCO GIGANTI PACIFICI, PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO CAPOCECERA, PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MATTEO FIORELLI E DIEGO PETRARCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO (Gara: SIPICCIANO – ARLENESE del 16.12.202 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 127 del 11.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIPICCIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI €
500 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 16.12.2016 A CARICO DEL
CALCIATORE MAURINI DANIELE, FINO AL 16.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE
MARCO GIGANTI PACIFICI, PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO
CAPOCECERA, PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MATTEO FIORELLI E DIEGO
PETRARCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
VITERBO
(Gara: SIPICCIANO – ARLENESE del 16.12.202 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuta l’urgenza di stralciare la posizione del calciatore GIGANTI PACIFICI MARCO, squalificato
in quanto capitano, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del C.G.S.;
accertato, come risulta dal referto arbitrale, che detto giocatore (n.4) è stato sostituito al 22mo del
II tempo , dal calciatore n. 18 PETRARCA DIEGO;
che, pertanto, al momento in cui l’arbitro, dopo il fischio finale, è stato colpito con un calcio al
polpaccio della gamba destra, da un giocatore non identificato, le funzioni di capitano erano state
assunte dal calciatore CAPOCECERA FABRIZIO.
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DELIBERA
Di revocare la squalifica fino al 16.12.2015 a carico del calciatore GIGANTI PACIFICI MARCO;
di rimettere gli atti al Giudice Sportivo di Viterbo per i provvedimenti di competenza a carico del
calciatore CAPOCECERA FABRIZIO.
Si riserva ogni decisione in merito agli altri provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo.
La tassa reclamo va restituita.
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