COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 14.11.2012 a carico di Marco TIA e la EMPORIO BUSATTA RODIGO – CAMPIONATO Terza Categoria per violazione dell’Art. 5, commi I e VI, CGS per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della Sezione AIA di Mantova della FIGC e di un arbitro appartenente alla predetta Sezione.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 14.11.2012 a carico di Marco TIA e la EMPORIO BUSATTA RODIGO – CAMPIONATO Terza Categoria per violazione dell'Art. 5, commi I e VI, CGS per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della Sezione AIA di Mantova della FIGC e di un arbitro appartenente alla predetta Sezione. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL  preso atto che i deferiti ed il rappresentante della Procura hanno chiesto ai sensi dell'Art. 23 del CGS di applicare le seguenti sanzioni: a Marco TIA 6 giornate di squalifica; alla EMPORIO BUSATTA RODIGO Euro 150,00 di ammenda Osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica a Marco TIA 6 giornate di squalifica; alla EMPORIO BUSATTA RODIGO Euro 150,00 di ammenda Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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