COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul – – Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 – Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FUTSAL SILENZI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FUTSAL SILENZI/PAMAR CIVITANOVA DEL 14.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul - - Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 - Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FUTSAL SILENZI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FUTSAL SILENZI/PAMAR CIVITANOVA DEL 14.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 200,00 all’A.S.D. FUTSAL SILENZI, per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro; - inibizione fino al 27 febbraio 2013 ad ATTORRI Massimiliano, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal Silenzi, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante, il dirigente Attorri Massimiliano, che stava in panchina, si rivolse all’arbitro per chiedergli spiegazioni; solo dopo che il direttore di gara alzò la voce verso di lui vi fu una reazione, peraltro esclusivamente verbale, del proprio dirigente, al quale si aggiunse un sostenitore; subito intervennero altri dirigenti presenti, allontanando entrambi, come pure a fine gara, quando i due cercarono di chiedere nuovamente spiegazioni all’arbitro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto di poter aderire alla richiesta riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla reclamante, tenuto conto del comportamento degli altri dirigenti locali presenti e della categoria di appartenenza della società; • ritenuto, quanto al dirigente sanzionato, che la gravità della condotta ascrittagli giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto, sul punto, non può essere riformata. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Futsal Silenzi, in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione dell’ammenda, per l’effetto, riducendola ad € 100,00 (cento/00), disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il gravame avverso l’inibizione inflitta al dirigente ATTORRI Massimiliano, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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