COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. GROTTESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PETTINARI STEFANO SEGUITO GARA MONSAMPOLO/GROTTESE DEL 15.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. GROTTESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PETTINARI STEFANO SEGUITO GARA MONSAMPOLO/GROTTESE DEL 15.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PETTINARI Stefano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Grottese A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe rivolto in malo modo ad un suo compagno di squadra e non all’arbitro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Pettinari Stefano responsabile della violazione ascrittagli, per avere, senza dubbio alcuno, offeso il direttore di gara con l’espressione di cui al referto;
• ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla Pol. Grottese A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PETTINARI Stefano a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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