COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FERMANA S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CUDINI MIRKO SEGUITO GARA ATLETICO RIVER URBINELLI/FERMANA DEL 9.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 12.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FERMANA S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CUDINI MIRKO SEGUITO GARA ATLETICO RIVER URBINELLI/FERMANA DEL 9.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 12.12.2012) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche infliggeva al calciatore CUDINI Mirko, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, le espressioni, anche offensive ma non blasfeme, proferite dal Cudini erano dirette unicamente ad un proprio compagno di squadra e non all’arbitro, come, invece, da quest’ultimo erroneamente ritenuto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta del Cudini si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, con utilizzo di espressioni blasfeme, priva tuttavia di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro, tali non potendosi considerare gli indeterminati riferimenti ad un “fare minaccioso” del Cudini riportato dall’ufficiale di gara; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CUDINI Mirko a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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