COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CALCIO CORRIDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OKERE KINGSLEY IFEANY SEGUITO GARA CAGLIESE/CORRIDONIA DEL 16.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CALCIO CORRIDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OKERE KINGSLEY IFEANY SEGUITO GARA CAGLIESE/CORRIDONIA DEL 16.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore OKERE KINGSLEY Ifeany, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nel corso della gara in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Calcio Corridonia chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. La reclamante invocava, per il proprio calciatore sanzionato, l’applicazione dell’attenuante della provocazione, avendo lo stesso subito insulti a sfondo razziale per tutta la durata dell’incontro da parte dei sostenitori locali e pari comportamento dall’avversario. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il calciatore Okere per avere questi colpito un avversario con uno sputo al volto; ha riferito che lo stesso tesserato, nell’uscire dal campo, colpì con un calcio una porta di un locale adiacente gli spogliatoi e di non avere visto l’asserita provocazione dell’avversario. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Okere Kingsley Ifeany responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, integrando lo sputo un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale, alla quale deve cumularsi quella derivante dall’ulteriore condotta posta in essere dal calciatore al momento dell’uscita dal terreno di gioco; • ritenuto altresì che vada riconosciuta al tesserato sanzionato l’invocata attenuante, alla luce del comportamento dei sostenitori della squadra locale, per come accertato e sanzionato dal competente Giudice sportivo; • ritenuto, in conclusione, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Calcio Corridonia e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore OKERE KINGSLEY Ifeany a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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