COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PASSATEMPESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA APPLICATA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA PASSATEMPESE/SAN MARCELLO DEL 23.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 del 28.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PASSATEMPESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA APPLICATA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA PASSATEMPESE/SAN MARCELLO DEL 23.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 98 del 28.12.2012) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche applicava all’A.S.D. PASSATEMPESE la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida per il comportamento dei propri dirigenti e sostenitori, nel corso ed al termine dell’incontro de quo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Passatempese chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari, la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta eccessiva alla luce di quanto effettivamente avvenuto. Contestando la veridicità del referto arbitrale, la reclamante ha asserito che: - i propri sostenitori protestarono e contestarono gli ufficiali di gara solo negli specifici atti “sfacciatamente sfavorevoli” e non per tutto l’arco dell’incontro; - a fine gara, i propri sostenitori contestarono la terna arbitrale, ma all’esterno dello spogliatoio, nello spazio pubblico e, quindi, fuori dalla propria competenza; - la mancanza di acqua calda fu dovuta ad un guasto tecnico e per l’intero spogliatoio. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che: - i sostenitori della Passatempese, durante l’incontro, proferirono più volte insulti e minacce nei confronti della terna arbitrale, il tutto reso ancor più eclatante per l’uso di un megafono; - a fine gara, il custode, come peraltro dallo stesso minacciato, fece entrare alcuni estranei; - l’acqua era effettivamente fredda, come il ridetto custode aveva promesso; - al momento di lasciare l’impianto sportivo, alcuni sostenitori dapprima lanciarono un fumogeno sul percorso e poi colpirono, danneggiandola in più punti, la sua autovettura con calci e lancio di sassi ed accendini. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. A norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza e le società, ex art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti. Inoltre, il 3° comma dell’art. 4 del citato Cgs stabilisce che le società rispondono oggettivamente dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette ai servizi della società e dei propri sostenitori. Nel caso di specie, in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, il comportamento omissivo dei dirigenti della Passatempese, il comportamento del proprio addetto ed i fatti ascritti ai propri sostenitori risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Le modalità e quindi la gravità specifica delle ridette specifiche condotte, non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa, derivandone un inevitabile inasprimento. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Passatempese ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la sanzione infliggendo all’A.S.D. Passatempese l’ulteriore squalifica del campo per due giornate di gara.
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