COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR PICENA 2012 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PICENO UNITED MMX/VIGOR PICENA 2012 DEL 2.12.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 38 del 5.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR PICENA 2012 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PICENO UNITED MMX/VIGOR PICENA 2012 DEL 2.12.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 38 del 5.12.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 400,00 e squalifica del campo per una gara all’A.S.D. VIGOR PICENA 2012, per il comportamento ascritto ad un proprio sostenitore, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 30 giugno 2013 al calciatore FERRETTI Roberto e squalifica fino al 31 dicembre 2013 al calciatore PALIOTTI Nicolo’, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, per il comportamento dagli stessi specificamente tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vigor Picena 2012, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate. Secondo la reclamante: - non vi è prova che colui che fece invasione di campo fosse un proprio sostenitore; - mai si verificarono, a fine gara, i fatti ascritti ad un proprio sostenitore; - il calciatore Paliotti Nicolò, che terminò regolarmente l’incontro, senza quindi essere espulso, non era vicino all’arbitro quando questi fu aggredito; - il calciatore Ferretti Roberto, nell’occasione capitano della squadra, proferì accuse verbali nei confronti dell’arbitro, ma senza minimamente toccarlo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che: - al trentacinquesimo minuto del secondo tempo, un sostenitore della Vigor Picena, identificato come tale con assoluta certezza, entrò sul terreno di gioco offendendolo, ordinandogli di porre fine all’incontro e minacciandolo; lo stesso esagitato, continuando a minacciarlo, lo afferrò poi per la divisa provocandogli con ciò una stretta al collo; - Ferretti Roberto, capitano della squadra, protestò ripetutamente nei suoi confronti, in modo irriguardoso e dandogli anche delle spinte con le mani su una spalla e sul petto; incitando altresì il compagno di squadra Paliotti contro di lui; - Paliotti Nicolò, al termine dell’incontro, gli chiese spiegazioni e lo contestò, dandogli dei colpi ad una spalla, facendogli fare delle piccole rotazioni, per attirarne l’attenzione; ad un certo punto, lo fece passare davanti e, dopo avergli dato una spinta, lo colpì con un calcio sull’osso sacro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori due tasse reclamo; • rilevata l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica del campo per una giornata di gara, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto di poter aderire alla richiesta riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla reclamante considerato che i fatti ascritti al proprio sostenitore sono avvenuti in campo avverso che, quindi, sfugge ad una concreta possibilità di prevenzione e di efficace controllo da parte della società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa; • ritenuto, quanto ai calciatori sanzionati, che la gravità delle condotte loro specificamente ascritte giustifica appieno la misura delle pene inflitte dal primo Giudice, la cui decisione pertanto, sul punto, non può essere riformata. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Vigor Picena 2012, in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile il gravame avverso la squalifica del campo per una giornata di gara poichè non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione dell’ammenda, per l’effetto, riducendola ad € 200,00 (duecento/00), disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore FERRETTI Roberto, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore PALIOTTI Nicolò, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it