DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 318 del 07.01.2013 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/12/2012: LS ARANOVA CEPRANO –WOMAN NAPOLI C5 Reclamo preposto dalla società WOMAN NAPOLI C5 avverso l’esito della gara LS ARANOVA CEPRANO –WOMAN NAPOLI C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 318 del 07.01.2013 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/12/2012: LS ARANOVA CEPRANO –WOMAN NAPOLI C5 Reclamo preposto dalla società WOMAN NAPOLI C5 avverso l'esito della gara LS ARANOVA CEPRANO –WOMAN NAPOLI C5 Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in esame regolarmente prodotto nei termini osserva: Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 1 del C.G.S. in quanto responsabile della mancata conduzione dell’incontro sospeso dall’arbitro al 18’12” del 1°tempo per impraticabilità del terreno di gioco dovuta alla condensa che rendeva problematico l’equilibrio delle calciatrici e ne pregiudicava l’incolumità .Sostiene la ricorrente che l’inconveniente sia da attribuire alla inefficienza dell’impianto sportivo, sprovvisto di aereatori, la presenza obbligatoria di quali è stabilita dagli artt.3 e 5 del Regolamento impianti sportivi della Divisione Calcio a Cinque per gli incontri che si disputano al chiuso. Dal referto arbitrale e relativo supplemento all’uopo richiesto, l’arbitro dà atto che la società ospitante si è adoperata con ogni mezzo per eliminare la condensa,ricorrendo all’apertura delle porte laterali e provvedendo con frequenza ad asciugare il terreno di gioco,senza comunque ottenere risultati apprezzabili considerato che diverse calciatrici erano scivolate riportando conseguenze fisiche e che l’equilibrio di tutti i partecipanti al gioco era fortemente compromesso. Tali circostanze pertanto costringevano il direttore di gara a sospendere definitivamente l’incontro al 18’12” del 1°tempo. Conferma altresì l’arbitro che l’impianto sportivo era totalmente sprovvisto di impianto di aereazione. Tale ultima circostanza riveste nella fattispecie carattere decisorio, sia alla luce delle norme regolamentari relative agli impianti al chiuso, dianzi citate, sia per la intervenuta decisione su analoga fattispecie adottata dalla Corte di Giustizia Federale con C.U. n.210/CGF del 2903.2012 P.Q.M. Visti l’ art. 17,29,33.38 del C.G.S. ed il Regolamento degli impianti sportivi artt. 3 e 5, a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.277 del 18.12.2012, decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla società LS ARANOVA CEPRANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it