Pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DELLA SIG. RA PALIOTTI CLAUDIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94, TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE PROVVEDUTO A CORRISPONDERE, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D., LA SOMMA DELIBERATA IN FAVORE DEL CALCIATORE LA VISTA GIORGIO; – DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DELLA SIG. RA PALIOTTI CLAUDIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94, TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE PROVVEDUTO A CORRISPONDERE, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D., LA SOMMA DELIBERATA IN FAVORE DEL CALCIATORE LA VISTA GIORGIO; - DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE. Con nota del 29.11.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate. Con raccomandate aa.rr. del 6.12.12, anticipate in pari data via fax a norma degli artt. 41 e 38 C.G.S., venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 7.1.13, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa fino a dieci giorni prima della data fissata per il dibattimento per la produzione di memorie difensive. All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti, i quali non facevano pervenire nemmeno scritti difensivi, pur avendo ricevuto la notifica dell’atto a mezzo fax e con avviso di deposito della raccomandata a.r. presso la sede della società. Il rappresentante della Procura, illustrate le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda alla società S.S.D. Santegidiese S.r.l. di € 10.000,00 e inibizione di mesi sei alla Sig.ra Paliotti Claudia. Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti trovano riscontro negli atti ufficiali acquisti al procedimento e che, quindi, la loro responsabilità risulta accertata per tabulas. Sintomatica, peraltro, è la circostanza che gli stessi non abbiano fatto pervenire scritti difensivi a giustificazione del loro comportamento. Detto comportamento omissivo integra aperta violazione del disposto di cui all’art. 94 ter , comma 11 , NOIF , con conseguente applicazioni delle sanzioni di cui all’art. 8 , commi 9 e 15 , del C.G.S. Ritiene la Commissione che sia equo applicare le sanzioni che seguono nei confronti dei soggetti deferiti: due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato, ammenda di € 5.000,00 alla società S.S.D. Santegidiese S.r.l. e inibizione di mesi sei alla Sig.ra Paliotti Claudia. P.Q.M. La Commissione Disciplinare ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti applica le seguenti sanzioni: due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato, ammenda di € 5.000,00 alla S.S.D. Santegidiese S.r.l e inibizione di mesi sei alla Sig.ra Paliotti Claudia. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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