COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso proposto dalla Società F.C.D. PINEROLO avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nei confronti della Società e del tesserato Bianco Danilo di cui al comunicato n. 43 del 06/12/2012 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara PINEROLO – CHERASCHESE del 02/12/2012 – Campionato Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso proposto dalla Società F.C.D. PINEROLO avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nei confronti della Società e del tesserato Bianco Danilo di cui al comunicato n. 43 del 06/12/2012 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara PINEROLO – CHERASCHESE del 02/12/2012 – Campionato Eccellenza – Girone B Con ricorso tempestivamente presentato, la Società F.C.D. PINEROLO ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con i quali venivano comminate le sanzioni dell’ammenda di euro 500,00 a carico della Società e della squalifica fino al 15/02/2013 a carico del tesserato Bianco Danilo. In particolare, la Società veniva sanzionata a causa del comportamento gravemente offensivo e minaccioso tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e dell’assistente durante l’incontro, nonché per quanto accaduto al termine della gara, dapprima all’interno del tunnel che porta agli spogliatoi ove alcuni tesserati del Pinerolo, nominalmente non identificati, spintonavano tesserati avversari, e successivamente all’esterno quando la macchina dell’arbitro all’atto di abbandonare l’impianto sportivo veniva circondata da alcuni sostenitori che colpivano con pugni il finestrino e sferravano un calcio senza causare danni all’auto. Il tesserato Sig. Danilo Bianco, allenatore, veniva squalificato fino al 15/02/2013 perché dopo essere stato allontanato per proteste, al termine della gara all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi affrontava la terna arbitrale ponendo le mani addosso ad un assistente, spintonandolo e minacciandolo, minacce che venivano successivamente rivolte anche all’arbitro. La ricorrente lamenta la parziale inesattezza della ricostruzione dell’accaduto presente in atti, nonché l’eccessività dei provvedimenti disciplinari dovuta all’enfatizzazione di quanto accaduto. In realtà dall’esame degli atti ufficiali di gara ed in particolare del supplemento di rapporto redatto dall’assistente di gara e del rapporto del suo assistente, che come è noto costituiscono fonte di prova privilegiata nella Giustizia sportiva, emergono in modo preciso e circostanziato tutte le condotte che sono state individuate e poste alla base dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, senza lasciare spazio a dubbi in ordine alla corrette ricostruzione dei fatti. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene che non vi siano spazi per riformare, anche solo attenuandone la portata, i provvedimenti oggetto di reclamo, che si ritengono correttamente motivati e quantificati e, pertanto r i g e t t a il ricorso proposto F.C.D. PINEROLO disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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