COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società SAN GIACOMO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 41 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 29.11.2012 in riferimento alla gara LUCENTO – SAN GIACOMO del 24.11.2012 valida per il Campionato Allievi FB – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società SAN GIACOMO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 41 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 29.11.2012 in riferimento alla gara LUCENTO – SAN GIACOMO del 24.11.2012 valida per il Campionato Allievi FB – Girone B Con il ricorso in oggetto la ricorrente si lamenta delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo ed in particolare (o almeno così pare debba intendersi) di quella di assegnare gara persa ad entrambe le società partecipanti. Deve invero precisarsi che il ricorso non è molto chiaro né in punto oggetto né in punto motivi. La ricorrente sembra più desiderosa di contestare quanto risulta dagli atti ufficiali di gara senza però fare discendere da tali contestazioni qualche conseguenza sulla fondatezza delle decisioni del G.S. Tant’è che non si comprende quale sanzione impugni e perché. In ogni caso, per il principio del favor rei, si può ritenere dal tenore complessivo del ricorso che ciò che si intende censurare sia la decisione del G.S. di addebitare anche alla ricorrente la responsabilità per la mancata ripresa della gara, provvedimento che la reclamante censura in quanto frettoloso e non fondato su reali ragioni obiettive. Il materiale istruttorio in atti, peraltro, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. e la fondatezza delle decisioni adottate P.Q.M. la Commissione Disciplinare conferma le sanzioni inflitte dal G.S. Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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