COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. SUDEST – A.C.D. CASTELLANETA del 2 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. SUDEST in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 6 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: A.S.D. SUDEST – A.C.D. CASTELLANETA del 2 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D.
SUDEST in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 6
Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
− Esaminati gli atti ufficiali;
− letto il reclamo a margine citato;
− effettuati i necessari accertamenti;
− sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
− ritenuta accertata la presenza di numerosi spettatori posti oltre la recinzione del terreno di
gioco, pur in presenza del provvedimento di disputa della gara a porte chiuse;
− ritenuto pertanto la società reclamante responsabile di tale illegittima presenza di spettatori e
quindi punibile con la sanzione dell’ammenda di € 600,00, fermo restando la diffida di più gravi
sanzioni al ripetersi di tali infrazioni così come disposto dal Primo Giudice
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi a € 600,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SUDEST confermandosi la
diffida;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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