COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. SUDEST – A.C.D. CASTELLANETA del 2 Dicembre 2012. (Reclamo della A.C.D. CASTELLANETA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 6 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: A.S.D. SUDEST – A.C.D. CASTELLANETA del 2 Dicembre 2012. (Reclamo della A.C.D.
CASTELLANETA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44
del 6 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
− Esaminati gli atti ufficiali;
− letto il reclamo a margine citato;
− effettuati i necessari accertamenti;
− sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale risulta confermata la precisa
individuazione dei cinque dirigenti della società reclamante, che pur sostando all’esterno del
recinto di giuoco, hanno reiteratamente assunto un comportamento ingiurioso e antisportivo nei
confronti della terna arbitrale;
− ritenuto pertanto che va affermata la responsabilità della stessa società reclamante e quindi
punibile con la sanzione dell’ammenda di € 300,00,
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi a € 300,00 l’ammenda a carico della società A.C.D. CASTELLANETA;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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