COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. ASCOLI SATRIANO – A.S.D. SUDEST del 9 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. ASCOLI SATRIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. ASCOLI SATRIANO - A.S.D. SUDEST del 9 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. ASCOLI SATRIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − effettuati i necessari accertamenti; − rilevato che nonostante la recidiva, l’esplosione di un solo petardo da parte dei sostenitori della società reclamante può essere punita con la sanzione dell’ammenda di € 300,00 P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi a € 300,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. ASCOLI SATRIANO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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