COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S. TUTURANO – A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 9 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S. TUTURANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S. TUTURANO – A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 9 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S. TUTURANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − effettuati i necessari accertamenti; − sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale si evince, con estrema chiarezza, che oltre alla espulsione al 10° minuto del secondo tempo del calciatore LEO Luigi, sono stati espulsi i calciatori BORROMEO Gianluca, CAPPELLINI Antimo, DE MICHELE Giuliano e FUMAROLA Biagio rimanendo la società A.S. TUTURANO con soli sei calciatori, quindi impossibilitata a proseguire la gara; − rilevato che del tutto irrilevante si appalesa, ai fini della espulsione, l’omessa indicazione degli espulsi nella lista consegnata dall’arbitro a fine gara, omissione dovuta a mera casuale svista riconosciuta dall’arbitro, per nulla influente sul provvedimento disciplinare di espulsione dallo stesso direttore di gara adottato; − ritenuto pertanto che il reclamo proposto dalla società A.S. TUTURANO non ha trovato fondamento alcuno P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S. TUTURANO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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