COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara: A.S.D. NOVOLI – A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI dell’8 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Gara: A.S.D. NOVOLI – A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI dell’8 Dicembre 2012. (Reclamo della
A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 45 del 13 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
− Esaminati gli atti ufficiali;
− letto il reclamo a margine citato;
− effettuati i necessari accertamenti;
− sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
− esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D. NOVOLI in data 17 dicembre
2012;
− rilevato che con dovizia di particolari il direttore di gara ha indicato tutti i provvedimenti da lui
adottati per la ripresa della gara dopo la sospensione temporanea per l’impraticabilità del
terreno di gioco causata dalla abbondante pioggia al momento verificatasi;
− considerato che al momento della sospensione, l’arbitro aveva con chiarezza informato i
capitani di entrambe le squadre di ritenersi a sua disposizione per la eventuale ripresa del gioco
qualora le condizioni atmosferiche e del campo l’avessero consentita;
− ritenuto pertanto che il rifiuto opposto dalla società reclamante a rientrare in campo così come
sollecitato dal direttore di gara dopo 20 minuti dalla sospensione temporanea, deve ritenersi
illegittimo e quindi punibile con la sanzione adottata dal Primo Giudice che va pertanto
confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI e per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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