COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: PARMA CLUB GINOSA – DIAVOLI ROSSI TARANTO del 16.12.2012. Reclamo del PARMA CLUB GINOSA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori JACOVINO COSIMO e DE BIASI PARIDE di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 20.12.2012 del C.R. Puglia – LND.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: PARMA CLUB GINOSA – DIAVOLI ROSSI TARANTO del 16.12.2012.
Reclamo del PARMA CLUB GINOSA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
a carico dei calciatori JACOVINO COSIMO e DE BIASI PARIDE di cui alla delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 47 del 20.12.2012 del C.R. Puglia - LND.
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
la Commissione nella seduta odierna ha analizzato gli atti a disposizione inerenti gli oggetti sul
reclamo regolarmente presentato, nonché ha provveduto a riscontrare gli episodi in esso riferiti con
le ulteriori dichiarazioni dell’ufficiale di gara testé convocato;
dalla disamina di quanto ulteriormente riferito dall’arbitro e dagli atti ufficiali, si ritiene che la
condotta del calciatore JACOVINO COSIMO, numero 8 del Parma Club Ginosa, sia censurabile e
degna di adeguata sanzione;
pertanto, si dispone la squalifica del calciatore sino al 31 Agosto 2013;
in relazione alla squalifica di tre giornate irrogata al calciatore DE BIASI PARIDE, numero 4 del
Parma Club Ginosa, deve evidenziarsi che a fine gara, nel locale spogliatoi, lo stesso si spintonava
pericolosamente con un avversario;
pertanto, appare congrua e qui si conferma la squalifica già comminata dal Giudice Sportivo;
P.Q.M.
Delibera
Ridursi la squalifica al calciatore JACOVINO COSIMO sino al 31/08/2013;
confermarsi la squalifica inflitta al calciatore DE BIASI PARIDE per tre giornate effettive di gara;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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