COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: PRO MOLFETTA CALCIO – NUOVO PIGNONE BARI dell’ 11.12.2012. Reclamo del PRO MOLFETTA CALCIO, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. SPERANZA VITO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 20.12.2012 della Delegazione Provinciale di Bari.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: PRO MOLFETTA CALCIO – NUOVO PIGNONE BARI dell’ 11.12.2012. Reclamo del PRO MOLFETTA CALCIO, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. SPERANZA VITO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 20.12.2012 della Delegazione Provinciale di Bari. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; la Commissione nella seduta odierna ha preso atto che il reclamo in oggetto indicato, e protocollato in data 2/1/2013, risulta spedito in data 28/12/2012 alle ore 18.41, pertanto a norma dell’art. 46 comma 4 C.G.S. risulta presentato in maniera tardiva e pertanto irricevibile; P.Q.M. Delibera Si dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla A.C. PRO MOLFETTA CALCIO A.S.D. in quanto in contrasto con le norme sopra citate; addebitarsi la relativa tassa.
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