COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 10.01.2013 Delibera della Commissioen Disciplinare A.S. MEDITERRANEA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 13.12.2012. Gara Stella Smeralda / Mediterranea del 09.12.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 10.01.2013 Delibera della Commissioen Disciplinare A.S. MEDITERRANEA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 13.12.2012. Gara Stella Smeralda / Mediterranea del 09.12.2012. La Società Mediterranea Calcio, propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo che aveva disposto il recupero della gara in oggetto motivando che l’incontro non si era disputato per l’indisponibilità del campo attestata da una una dichiarazione del Comune di Arzachena. Sostiene l’odierna reclamante che, per espressa dichiarazione dell’arbitro, la comunicazione dell’indisponibilità del campo è stata a lui comunicata alle ore 14,20 circa dello stesso giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere l’incontro; che sul campo non vi era alcun cartello che ne indicasse l’indisponibilità ed i motivi per detta; che non risulta dagli atti la data in cui la società Stella Smeralda 2005 ha comunicato al C.R.Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti l’indisponibilità della struttura; che la dichiarazione dell’inagibilità attestata dal Comune di Arzachena era valida per i giorni sabato 8 e domenica 9 dicembre 2012 per tutte le manifestazioni sportive; che da verifiche effettuate risulta che il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 si è regolarmente disputata una gara del Campionato Provinciale Giovanissini (Arzachena / Bruno Selleri di Olbia); che nel Comune di Arzachena, oltre l’impianto “L.Orecchioni”, nel quale si sarebbe dovuta disputare la gara per cui è reclamo, sono disponibili altri quattro campi di calcio a 11 (Campo “Biagio Pirina”, campo “Abbiadori”, campo “Cannigione”, e campo Baja Sardinia”); che risulta, in maniera inconfutabile, che di questi ultimi impianti, l’unico indisponibile, poiché utilizzato per la disputata di una gara di Serie “D”, era l’attiguo “Biagio Pirina”, e che pertanto da ciò deriva che nel Comune di Arzachena, nella denegata ipotesi dell’indisponibilità del campo comunale “L.Orecchioni”, vi erano ben altri 3 impianti disponibili. Per tutti detti motivi la società A.S. Mediterranea Calcio, chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo con la vittoria per 3 a 0 a tavolino a suo favore. La Commissione, letti gli atti e constatata la regolarità del reclamo proposto, ivi compreso l’invio della raccomandata alla controparte con allegata la ricevuta della stessa, rileva quanto segue. Preliminarmente osserva che la dichiarazione del Comune di Arzachena in data 07.12.2012 non è firmata eppertanto il documento è privo di ogni validità e quand’anche fosse stato valido, giova ricordare che i procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della disputata delle gare, alla regolarità del campo di gioco ecc., si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati. Deriva quindi che i documenti aventi valenza probatoria nel caso in esame sono il referto arbitrale con l’allegato supplemento e il referto della gara Arzachena / Bruno Selleri disputatasi l’8 dicembre 2012 alle ore 15:00 sul campo comunale “L.Orecchioni” di Arzachena. Per fugare ogni dubbio e/o riserva circa l’atteggiamento negligente assunto dalla società ospitante si aggiunge, a mero titolo conoscitivo, che il campo nel quale si sarebbe dovuta disputare la partita in esame, secondo quanto dichiarato dall’arbitro, non presentava visibili difetti e/o anomalie che ne potessero escludere l’agibilità. Ed a riprova di ciò, come risulta agli atti del Comitato Provinciale, il giorno 08.12.2012, alle ore 15:00, in esso si è regolarmente disputata la gara del Campionato Provinciale Giovanissimi Pol. Arzachena / Bruno Selleri di Olbia, ergo, il campo, contrariamente a quanto dichiarato dal Comune di Arzachena, era certamente agibile. Inoltre, stante la disponibilità di altri 3 campi, la società Stella Smeralda 2005 avrebbe certamente potuto, con maggiore diligenza, interessarsi al fine di ottenere, nei termini, l’autorizzazione ad usufruire di un altro campo nella stessa località. Da tutto ciò consegue che anche nella denegata ipotesi che la dichiarazione del Comune di Arzachena fosse potuta assurgere a valore di prova, ci sarebbero stato comunque elementi assolutamente inconfutabili e comunque tali da far ascendere la responsabilità della mancata disputa della gara ad un comportamento non certo diligente da parte della società Stella Smeralda 2005. Questa Società infatti, come sopra detto, non ha dato prova di quanto asserito all’inagibilità del campo eppertanto resta valido quanto preliminarmente osservato. Tutto ciò premesso, in accoglimento del reclamo proposto, la Commissione in riforma della sentenza impugnata DELIBERA di assegnare alla Società Mediterranea Calcio la vittoria per 3 a 0 della gara Stella Smeralda 2005 / Mediterranea che si sarebbe dovuta disputare il 09.12.2012 alle ore 15:00 nel campo comunale “L.Orecchioni” in Arzachena. Dispone la restituzione della tassa.
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