COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.57/A U.S.D. Rocca di Caprileone (Me) avverso squalifica del calciatore Fazio Mirko fino al 22/02/2013 – Gara Giovanissimi provinciali Barcellona U.S.D. Rocca di Caprileone/New Eagles del 18/11/2012 – C.U. 21 Barcellona del 22/11/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.57/A U.S.D. Rocca di Caprileone (Me) avverso squalifica del calciatore Fazio Mirko fino al 22/02/2013 – Gara Giovanissimi provinciali Barcellona U.S.D. Rocca di Caprileone/New Eagles del 18/11/2012 – C.U. 21 Barcellona del 22/11/2012 Con reclamo del 28.11.2012 la Società U.S.D. Rocca di Caprileone, in persona del Suo Presidente, chiede la riforma della decisione del G.S. pubblicata nel C.U. n. 21 del 22.11.2012 relativa alla gara del 18.11.2012. In particolare, il Presidente della Società reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Fazio Mirko. Le argomentazioni sostenute nel ricorso sono state poi ribadite dalla appellante nella udienza dibattimentale del giorno 08/01/2013. Il ricorso merita accoglimento nei termini indicati in dispositivo. Invero, sia pure il comportamento del giocatore deve ritenersi illegittimo e tale da meritare una punizione disciplinare, è anche vero però che la sanzione risulta eccessiva e non adeguata al caso concreto. Nel referto arbitrale è stato annotato che al 14° del primo tempo veniva espulso il calciatore Fazio Mirko poiché colpiva con “un forte pugno al braccio” l’arbitro che accusava un momentaneo dolore. Considerato che non è stato fatto ricorso a cure mediche (attesa anche “la momentaneità del dolore”) deve ritenersi che la squalifica deve essere ridotta in considerazione della giovanissima età del tesserato ed in applicazione dell’articolo 19 comma 4 del C.G.S. P.Q.M. il provvedimento impugnato deve essere riformato determinando la squalifica fino al 13 Gennaio 2013. Senza addebito di tassa.
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