• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°41 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società P.G.S. OR.SA.
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Licitra Antonello
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°41 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società P.G.S. OR.SA.
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Licitra Antonello
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 19/11/2012 prot. 11.610 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma la società P.G.S. OR.SA. ha inviato memorie difensive allegando le certificazioni mediche attestanti la idoneità all’attività sportiva-agonistica dei calciatori deferiti (documenti in atti).
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevata la regolarità della documentazione prodotta, dispone di non doversi procedere nei confronti della Società P.G.S. OR.SA., del Presidente all’epoca dei fatti Sig.Licitra Antonello, dei calciatori Canzoneri Simone, Labidi Belhassen, tesserati per la società’ P.G.S. OR.SA., all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°41 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società P.G.S. OR.SA.
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Licitra Antonello
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"