COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 74/A U.S.D. EMPEDOCLINA (Ag) avverso squalifica per 5 gare a carico del calciatore Romei Vincenzo – Gara 2^ categoria gir. L) Pol Sutera ASD/USD Empedoclina del 19/12/2012 – C.U. N° 258 del 21/12/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 74/A U.S.D. EMPEDOCLINA (Ag) avverso squalifica per 5 gare a carico del calciatore Romei Vincenzo - Gara 2^ categoria gir. L) Pol Sutera ASD/USD Empedoclina del 19/12/2012 - C.U. N° 258 del 21/12/2012. Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la U.S.D. Empedoclina, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta la legittimità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Romei, in quanto a suo dire non equamente commisurata ai fatti effettivamente accaduti in campo. Sostiene infatti la Società appellante, qui in sintesi, che il calciatore ha solo protestato verbalmente, “senza creare alcun problema fisico”. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che al minuto 25’ del 2° tempo il Romei applaudiva in maniera irriguardosa verso la persona dell’arbitro ed alla notifica del provvedimento di espulsione si poneva faccia a faccia con lo stesso, levandosi la maglia e profferendo una frase gravemente minacciosa, oltre che offensiva. Da quanto sopra documentato emerge pertanto in modo incontrovertibile l'infondatezza dei motivi dell'appello, che va perciò rigettato, apparendo la sanzione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale appena adeguata ai fatti addebitati al calciatore. P.Q.M. Respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S.D. Empedoclina, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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