COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°78/A A.S.D. PROCALCIO FICARAZZI (PA), avverso squalifica fino al 30/06/2013 calciatori D’Alba Samuel e Patti Ivan ed inibizione fino al 31/10/2013 dirigente sig. Monteleone Vincenzo. Campionato Giovanissimi Sperimentale Gir. “S2” Gara Ciccio Galeoto – Procalcio Ficarazzi del 08/12/2012 – C.U. N° 257/sgs 58 del 21/12/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°78/A A.S.D. PROCALCIO FICARAZZI (PA), avverso squalifica fino al 30/06/2013 calciatori D’Alba Samuel e Patti Ivan ed inibizione fino al 31/10/2013 dirigente sig. Monteleone Vincenzo. Campionato Giovanissimi Sperimentale Gir. “S2” Gara Ciccio Galeoto – Procalcio Ficarazzi del 08/12/2012 – C.U. N° 257/sgs 58 del 21/12/2012 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Procalcio Ficarazzi , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede una congrua riduzione delle squalifiche a carico dei propri tesserati adducendo che lo scambio di persona sarebbe dovuto ad una ingenuità dovuta ad un fatto contingente e non prevedibile quale l’improvviso malessere del calciatore Ivan Patti. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che per stessa ammissione della reclamante risulta provato senza ombra di dubbio alcuno che questa ebbe a sostituire, dopo l’identificazione fatta dall’arbitro, il calciatore Ivan Patti con il calciatore D’Alba Samuel in quel momento squalificato giusto provvedimento pubblicato sul CU n.226/sgs 48 del 6/12/2012, senza che di ciò ne venisse data comunicazione al direttore di gara. In ragione di quanto sopra non appaiono condivisibili le giustificazioni esposte nel reclamo in ordine alla responsabilità del dirigente accompagnatore dovendosi ritenere congrua la sanzione inflittagli dal giudice di prime cure, anche in relazione alla circostanza che trattandosi di campionato giovanile sperimentale questo riveste un particolare valore educativo nei confronti dei giovani atleti per cui detto comportamento assume un maggiore disvalore. Di contro il reclamo appare accoglibile per quanto riguarda la posizione dei due calciatori in quanto la sanzione loro inflitta, anche in considerazione della loro giovane età, va rideterminata in termini più equi, come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello determina fino al 31 marzo 2013 la squalifica a carico dei calciatori D’Alba Samuel e Patti Ivan. Conferma per il resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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