COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 81/A A.S.D. SANT’ANGELO LICATA (AG) avverso squalifica per 6 gare a carico del calciatore Puccio Ignazio Luca – Gara Promozione girone D – ACI Sanfilippo / Sant’Angelo Licata del 22/12/2012 – C.U. N° 266 del 03/01/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 81/A
A.S.D. SANT’ANGELO LICATA (AG) avverso squalifica per 6 gare a carico del calciatore Puccio Ignazio Luca - Gara Promozione girone D – ACI Sanfilippo / Sant’Angelo Licata del 22/12/2012 - C.U. N° 266 del 03/01/2013.
Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Sant’Angelo Licata, in persona del Presidente pro tempore, contesta la legittimità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Puccio, in quanto a suo dire non commisurata ai fatti effettivamente accaduti in campo.
Sostiene infatti la Società appellante, qui in sintesi, che il calciatore non ha assunto comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, ma semmai solo lievemente offensivo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.
In tale rapporto è dato leggere che al 13° del 2° tempo il Puccio, subito dopo la notifica dell’espulsione, tentava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi grazie all’intervento del proprio capitano ed allora, nell’allontanarsi dal terreno di gioco, gridava all’arbitro frasi offensive ed al contempo minacciose, così reiterando il comportamento non regolamentare.
Da quanto sopra documentato emerge pertanto in modo incontrovertibile l'infondatezza dei motivi dell'appello, che va perciò rigettato, apparendo la sanzione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale ben adeguata e proporzionata ai fatti addebitati al calciatore.
P.Q.M.
Respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Sant’Angelo Licata, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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