COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°37 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.P.D. Leonfortese Presidente all’epoca dei fatti Sig.Antonino Buono N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°37 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.P.D. Leonfortese Presidente all’epoca dei fatti Sig.Antonino Buono N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 19/11/2012 prot. 11.601 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici di idoneità all’attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti Patanè Rosario -ril. Il 01/02/2012- e Faraci Andrea -ril. Il 31/08/2011- (documenti in atti). La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ha rilevata la regolarità della documentazione allegata risultando il calciatore Patanè Rosario tesserato per la A.P.D. Leonfortese a far data dal 16/03/2012. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.P.D. Leonfortese, del suo Legale rappresentante all’epoca dei fatti sig. Buono Antonino, dei calciatori Patanè Rosario e Faraci Andrea, tesserati per la società’ A.P.D. Leonfortese all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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