COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 77 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla S.S.D. Sangiustinese, avverso la squalifica per sei giornate di gara inflitta dal G.S.T. della Toscana al calciatore Benatti Omar. (C.U. n. 32 / 2012). 77 bis / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla S.S.D. Sangiustinese in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha irrogato alla medesima la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 600,00. (C.U. n. 32/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 77 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla S.S.D. Sangiustinese, avverso la squalifica per sei giornate di gara inflitta dal G.S.T. della Toscana al calciatore Benatti Omar. (C.U. n. 32 / 2012). 77 bis / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla S.S.D. Sangiustinese in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha irrogato alla medesima la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 600,00. (C.U. n. 32/2012). Il G.S.T. della Toscana, dopo aver preso cognizione del rapporto reso dall’Arbitro della gara del Campionato di Promozione disputata, tra le squadre della S.S.D. Sangiustinese e dell’U.S. Castiglionese, in data 2 dicembre 2012, ha assunto i provvedimenti che, indicati in epigrafe, vengono impugnati dalla S.S.D. Sangiustinese. Trattandosi di violazioni commesse entrambe durante la gara indicata, la Commissione Disciplinare ritiene di esaminarli in via autonoma riunendoli – per economia di trattazione e per connessione soggettiva – in unica decisione. A) la squalifica al calciatore Benatti Omar è stata inflitta con la seguente motivazione: “ Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, a fine gara offendeva il D.G. e, di poi, colpiva con la mano lo specchietto dell'auto del D.G. allorché questi abbandonava l'impianto sportivo. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società reclamante, sostenendo che il provvedimento del G.S.T. è stato assunto “unicamente” sul rapporto reso dall’arbitro, che non rappresenterebbe in maniera corretta la descrizione dei fatti accaduti, riconosce la fondatezza dell’espulsione per la violenza compiuta in danno di calciatore avversario. Contesta invece l’episodio addebitato al calciatore Benatti, dopo la fine della gara, affermando che il proprio tesserato al momento dell’uscita della terna dall’impianto, avvenuta peraltro dopo circa un’ora dal termine della gara, si era già allontanato dallo Stadio comunale per cui non ha potuto compiere quanto addebitatogli. Precisando che il fatto è accaduto “alla presenza di innumerevoli persone” e di “una pattuglia dei Carabinieri”, chiamata in conseguenza di altro episodio, ritiene non essere “in alcun modo provato che il Sig. Omar Benatti fosse presente al momento del riferito accadimento”. Afferma infine che l’erroneo addebito mosso in tal modo al calciatore è causa della pesante sanzione inflitta della quale chiede, in tesi, la revoca e, in ipotesi, la sua riduzione. Esaminati gli atti la Commissione così decide. La Società con le argomentazioni svolte denota scarsa (voluta?) conoscenza del Codice di Giustizia Sportiva, unico corpo di norme regolante l’attività disciplinare in ambito F.I.G.C., il quale ammette, quale unica prova nelle questioni disciplinari conseguenti allo svolgimento delle gare, gli atti ufficiali. Tali atti sono costituiti, in via esclusiva, dal rapporto di gara e dal relativo supplemento, ove richiesto (art. 35, comma 1). L’esame di essi, nel caso di specie, preclude l’accoglimento del reclamo. Infatti l’Arbitro della gara, dopo aver indicato sul rapporto di gara nel Benatti il calciatore che gli ha colpito lo specchietto dell’auto senza romperlo, nel supplemento, reso in questa sede dopo avere letto il reclamo della Società, conferma l’avvenuta identificazione avendo visto chiaramente il calciatore, riconosciuto per averlo espulso nel corso della gara, nel momento in cui colpiva lo specchietto della vettura con la quale egli si stava allontanando dall’impianto. In ordine alla lamentata grave entità della sanzione il Collegio osserva infine che l’atto di violenza perpetrato dal Benatti nei confronti di un calciatore avversario, non smentito dalla reclamante, è stato volontario, anche se privo di visibili conseguenze, non potendosi classificare come involontario lo scagliare un pugno contro una persona. Tale violenza, ove effettuata nei confronti di calciatore avversario, è sanzionata, indipendentemente dalle conseguenze, dal C.G.S. (art. 19) con la squalifica minima di tre giornate alla quale, nel caso in esame, sono da aggiungere due giornate per le offese indirizzate al D.G. nonché ulteriore altra giornata quale aggravante per la qualifica rivestita. Il provvedimento impugnato è quindi immune da censure. B) Per contegno offensivo e minaccioso verso terna gara, con scuotimento rete. Per proprio sostenitore che a fine gara minaccia l'arbitro e, nonostante la presenza dei C.C., rincorre l'autovettura della terna aprendone la portiera. Recidiva. Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale. Recidiva specifica. Questa la motivazione del provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto l’ammenda di € 600,00 alla Società Sangiustinese che impugna il provvedimento lamentando, anche in questo caso, che la decisione sia stata assunta “unicamente” sulla base del rapporto di gara. Ritiene impossibile l’attribuzione della responsabilità a propri sostenitori dato che a fine gara all’esterno dell’impianto “vi è una inevitabile commistione di sostenitori”. Richiama ancora una volta la presenza della pattuglia dei Carabinieri che non ha avuto alcun motivo per intervenire e, come per il precedente reclamo, chiede la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione al minimo previsto. La Commissione osserva che anche in questo caso la Società reclamante fa le viste di non conoscere le norme del C.G.S.. Infatti oltre ad affermare che non sussiste la possibilità di attribuire in via presuntiva la responsabilità di quanto commesso ad un sostenitore della squadra ospitante, ritiene di aver ottemperato al disposto dell’art. 4, c. 4, del C.G.S. Denuncia inoltre una falsa applicazione delle norme da parte del G.S., citando quanto disposto dall’art. 14 del C.G.S., affermando in merito che essa Società debba essere rilevata indenne da ogni responsabilità in considerazione che non si è verificato alcun pericolo né per l’incolumità pubblica, né per l’incolumità fisica delle persone. Decidendo sul punto la Commissione rileva preliminarmente che l’attenzione della Società si è appuntata sul comma 4 dell’art. 4 del C.G.S. e non su quanto disposto dalla medesima norma al comma 3, il quale sancisce che le società rispondono oggettivamente (quindi presuntivamente) del comportamento”…e dei propri sostenitori” e che tale responsabilità è prevista sia nel caso in cui si tratti di società ospitante che ospitata. Tale tipo di responsabilità è comunque riferita all’operato ed al comportamento dei sostenitori, laddove il disposto dell’art. 14, richiamato dalla reclamante a propria difesa, è applicabile solo in ordine ai fatti violenti commessi dai medesimi soggetti. Nel caso che ci occupa il G.S.T. ha contestato e sanzionato invece unicamente il “contegno offensivo e minaccioso” del sostenitore indicato dal D.G. senza far alcun cenno ad atti di violenza. E’ infine da osservare che la sanzione per quanto riguarda le offese tiene conto del comportamento recidivante, mentre, in ordine alle carenze funzionali dello spogliatoio arbitrale, la recidività è specifica. P.Q.M. pronunciandosi in via definitiva la C.D. Territoriale respinge entrambi i ricorsi disponendo l’acquisizione delle singole relative tasse.
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