COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 75 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S. Campiglia Avverso Le Seguenti Squalifiche: Bardocci Giovanni Allenatore Fino Al 2122013 Moretti Stefano 4 Gg Lunardi Andrea Fino Al 662013 (C.U. N° 32 Del 612012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 75 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S. Campiglia Avverso Le Seguenti Squalifiche: Bardocci Giovanni Allenatore Fino Al 2122013 Moretti Stefano 4 Gg Lunardi Andrea Fino Al 662013 (C.U. N° 32 Del 612012) Propone rituale reclamo la A.S.Campiglia avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S.T. della Toscana con diverse motivazioni. La società reclamante nel chiedere un ridimensionamento delle sanzioni introduce un reclamo privo di motivazione limitandosi ad affermare che il D.G. sarebbe stato colto da amnesie ed allegando un sorta di relazione effettuata da uno dei tesserati squalificati, che non avendo le caratteristiche del ricorso in proprio, non può essere preso in alcuna considerazione, nè formalmente nè sostanzialmente. Il C.G.S. prevede all’art. 33 n° 6 che siano inammissibili i reclami “senza motivazione e comunque redatti in forma generica”. Nel caso in esame, il reclamo è sottoscritto dalla società nella persona del presidente e non riporta alcuna indicazione delle motivazioni per le quali le sanzioni dovrebbero essere rivisitate, riporta solo generiche critiche all’operato arbitrale. L’allegate dichiarazioni dell’allenatore non possono in alcun modo essere prese in considerazione. Lo sarebbero state solo se sottoscritte dal presidente della società. L’allegato invece reca solo la firma del signor Bardocci il quale, se avesse reclamato in proprio (ma lo ha fatto la società e non lui), quanto scritto avrebbe potuto essere preso in considerazione solo per la sua posizione e non anche per quella dei calciatori. Pertanto se non può essere preso in considerazione l’allegato, per insanabili vizi formali, il reclamo è privo di qualsivoglia motivazione. Il reclamo è quindi da considerarsi inammissibile. P.Q.M. La C.D. dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa..
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