COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 72 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 28 del 05.12.2012) Reclamo dell’Unione sportiva Torbiera Città di Capalbio avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto ai tesserati Lalle Andrea fino al 04.01.2013, Andreini Jacopo per 6 gare, Korchi Othmane per 5 gare e Ricci Andrea per 5 gare.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
72 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 28 del 05.12.2012)
Reclamo dell’Unione sportiva Torbiera Città di Capalbio avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto ai tesserati Lalle Andrea fino al 04.01.2013, Andreini Jacopo per 6 gare, Korchi Othmane per 5 gare e Ricci Andrea per 5 gare.
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. (e per conoscenza alla società Roccastrada) in data 11.12.2012, l’U.S. Torbiera Città di Capalbio impugna i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di Grosseto a carico:
1.Del dirigente Andrea Lalle (squalifica fino al 04.01.2013), “per aver partecipato alla rissa”;
2.del calciatore Jacopo Andreini (squalifica per sei gare), “per comportamento ripetutamente violento nei confronti di un calciatore avversario colpendolo prima con un calcio e successivamente lanciandogli una borraccia d’acqua colpendolo al volto; inoltre per aver partecipato alla rissa”;
3.del calciatore Othmane Korchi (squalifica per cinque gare), “per comportamento violento nei confronti di un avversario; inoltre per aver partecipato alla rissa”;
4.del calciatore Andrea Ricci (squalifica per cinque gare), “per comportamento violento nei confronti di un avversario, inoltre per aver partecipato alla rissa”
La società motiva l’impugnazione dei provvedimenti sopraindicati, ritenendoli illegittimi e non commisurati alla natura ed alla gravità dei fatti commessi.
In particolare, la società chiede la riforma della sanzioni comminate ai tesserati sopramenzionati per vari e diversi motivi, dedotti con capitoli separati riferibili a ciascun tesserato, non prima però dall’aver contestato essersi verificata una rissa tra i tesserati delle due compagini.
Sostiene, infatti, che l’episodio da cui ha preso origine l’evento in questione è un’aggressione violenta e gratuita da parte di un calciatore della società Roccastrada (Marcucci) al dirigente Murri, il quale è stato colpito con un pugno in pieno volto sferrato con inaudita violenza, mentre il giocatore stava transitando di fronte alla panchina avversaria per raggiungere gli spogliatoi.
Più o meno contestualmente, l’allenatore della società Roccastrada ha colpito al volto il giocatore Jacopo Andreini.
Solo a seguito di detta aggressione sono intervenuti alcuni giocatori del Torbiera per cercare di allontanare i due aggressori.
Ritiene pertanto che, più ché di rissa tra fazioni opposte, si è trattata di una vera e propria aggressione deliberata da parte di due tesserati della società Roccastrada.
Precisa, inoltre, che durante tutto il corso dell’incontro il capitano della società Roccastrada (Marcucci) ha proferito frasi denigratorie nei confronti dei calciatori del Torbiera Capalbio, esaltando gli effetti dell’alluvione recentemente abbattutasi sulla zona, per cui chiede l’intervento di quest’Organo disciplinare.
Per quanto riguarda le singole posizioni:
- Andrea Ricci
Ritiene che la sanzione debba essere annullata, ovvero in alternativa ridotta, per evidente scambio di persona, non avendo il Ricci partecipato al parapiglia, rimanendo fermo in mezzo al campo ad alcune decine di metri di distanza.
- Jacopo Andreini
Come sostenuto nella parte narrativa, il calciatore ha subito un’aggressione violenta e gratuita da parte dell’allenatore avversario e, solo dopo essere stato colpito, ha avuto una reazione fisica per allontanare da sé il proprio aggressore.
La sanzione è ingiusta e sproporzionata, in quanto detto comportamento ‘difensivo’, da una parte, non può essere sanzionato disciplinarmente per la sussistenza della scriminante sui comportamenti tenuti dal soggetto passivo dell’aggressione allo scopo di allontanare da sé il soggetto agente, dall’altra, non integra il concetto di ‘condotta di particolare violenza’ richiesto dalla normativa federale (art. 19, comma 1, lett. e) per l’applicazione delle cinque giornate di squalifica.
Chiede pertanto l’annullamento della sanzione, ovvero in alternativa una riduzione.
- Othmane Korchi
Riconosce l’aver il calciatore partecipato ad allontanare gli aggressori dei propri compagni.
Ritiene, tuttavia, che la sanzione inflitta, oltre che ingiusta, sia sproporzionata rispetto alla natura dei fatti imputati, non avendo il Korchi avuto alcun comportamento offensivo ma, esclusivamente, difensivo dei compagni aggrediti.
- Andrea Lalle
Relativamente alla posizione del tesserato in questione la società, dopo aver premesso l’impugnativa del provvedimento sanzionatorio, nulla deduce in merito.
Da ultimo, la reclamante segnala come la società e i calciatori in questione non abbiano subito altri provvedimenti disciplinari per fatti della stessa natura nella medesima stagione, escludendo qualsiasi giustificazione per l’aumento della pena per reiterazione dell’infrazione.
La società conclude il proprio ricorso presentando istanza di audizione e sottolineando che la ricostruzione dei fatti rappresentata in sede di ricorso potrà essere confermata da decine di testimoni presenti sia in panchina che sugli spalti.
All’udienza prevista per il 04.01.2013, si è presentato il Presidente della Società Torbiera Città di Capalbio, Ing. Oreste Egidi il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto inviato dal D.G. su richiesta della Commissione, ha confermato che la genesi dell’evento illecito è da ricondurre nell’aggressione posta in essere da un calciatore della squadra avversaria, che ha scatenato la reazione della panchina del Torbiera.
Esclude, inoltre, nella maniera più categorica che il Ricci abbia partecipato ai tafferugli, dato che al momento del fatto si trovava lontano dal luogo degli scontri, precisamente a centrocampo disteso a terra.
Chiede, pertanto, una riduzione delle sanzioni rilevando una difformità di trattamento sanzionatorio fra aggressori e aggrediti, prendendo atto dell’impossibilità di fornire, per mezzo delle testimonianze, la prova di quanto dedotto e sostenuto.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così provvede.
Il reclamo è immeritevole di accoglimento.
Prima di passare all’esame delle singole e diverse posizioni, attesa la differente natura delle questioni sollevate, occorre premettere che la richiesta di ricorso alla prova testimoniale per la dimostrazione di quanto dedotto non può trovare accoglimento, in quanto non ammesso dalla normativa federale (si ricorda, sul punto, che il ricorso alla prova per testimoni è ammissibile solo nell’ipotesi di illecito sportivo ai sensi dell’art. 41 C.G.S.).
Occorre altresì premettere che le deduzioni difensive della reclamante riguardanti il concetto di ‘rissa’ sono ampiamente smentite dalle risultanze istruttorie, dalle quali non emerge alcun elemento e/o circostanza tale da far ritenere sia avvenuta un’aggressione ai danni del dirigente Murri da parte del Marcucci.
La tesi della reclamante, peraltro, trova ampie smentite nelle dichiarazioni dell’arbitro, il quale non solo nega il fatto in sé, ma precisa con dovizia di particolari, dettagli e circostanze inequivoche che si è trattato di una violenta mischia con vie di fatto tra tesserati, cioè con calci e pugni, che ha coinvolto la quasi totalità dei tesserati, rendendo di fatto impossibile, data la velocità delle azioni e il ‘parapiglia’ generatosi, l’identificazione di tutti i tesserati coinvolti.
Situazione che ha fatto venir meno la sicurezza all’interno del campo di giuoco e le condizioni di lealtà e probità sportiva necessari per il proseguimento della gara.
La descrizione effettuata dal D.g., sia nel referto che nel supplemento di rapporto, contiene elementi, dettagli e circostanze utili nell’indagine conoscitiva di questo collegio, in linea logica coerenti ed in antitesi con le difese della reclamante.
In sostanza, non sono rinvenibili nei documenti ufficiali elementi atti a minare la veridicità di quanto riportato dal D.G., o semplicemente idonei a ipotizzare una diversa dinamica fattuale.
Passando all’esame delle singole posizioni, si rileva quanto segue.
Quanto al Ricci, giova rilevare che l’errore di fatto per scambio di persona viene smentito dall’arbitro nel supplemento di rapporto, il quale dichiara di aver identificato il calciatore nell’appello pre-gara e di aver successivamente verificato la sua identità al termine della gara.
Peraltro, il D.g. individua nel Ricci come l’autore di una specifica condotta violenta perpetrata ai danni dell’allenatore della compagine avversaria (calcio al petto).
La sanzione alla luce delle risultanze processuali appare congrua, avendo il Ricci preso parte alla rissa tra le due compagini e tenuto un comportamento indiscutibilmente violento.
Quanto all’Andreini, la tesi della reazione difensiva è priva di pregio.
In atti non si rinvengono elementi suscettibili ad integrare una fattispecie scriminante.
Invero, viene posto in evidenza il comportamento di quest’ultimo per aver partecipato alla rissa, per aver aggredito il calciatore avversario (Marcucci) con un calcio al petto, mentre quest’ultimo era disteso a terra, e per il lancio della borraccia d’acqua che colpiva in pieno volto l’allenatore della compagine avversaria.
Piuttosto che reazione difensiva, dagli atti risulta l’aver l’Andreini avuto un ruolo centrale nella colluttazione generale.
La sanzione per sei giornate appare ben calibrata dal Giudice di prime cure, in ragione della condotta violenta, mitigata dall’istituto della continuazione, e dalla partecipazione alla rissa.
Per il Korchi, vale quanto sopra detto e dedotto sull’Andreini sul concetto di comportamento difensivo.
Non si rinvengono elementi atti a ritenere l’aver il Korchi tenuto una condotta difensiva conseguente ad una reazione, ma invero un ruolo partecipativo dello stesso alla rissa con conseguente condotta violenta (aggressione ai danni dell’allenatore Fantini con calci e pugni).
Alla luce dei criteri applicati, la sanzione appare congrua.
Quanto al Lalle, la reclamante non ha svolto attività difensiva.
Dopo aver premesso di impugnare il relativo provvedimento, la stessa omette di motivare l’impugnativa.
Per queste ragioni, pertanto, l’impugnativa deve essere dichiarata inammissibile (art. 33, comma 6, C.G.S.).
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-respinge in ogni sua parte il reclamo proposto dalla società Torbiera Città di Capalbio, confermando le sanzioni impugnate;
-ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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