COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 71 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 28 del 05.12.2012) Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Roccastrada avverso la decisione del G.S. Grosseto sull’esito gara Torbiera Città di Capalbio – Roccastrada del 02.12.2012

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 71 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 28 del 05.12.2012) Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Roccastrada avverso la decisione del G.S. Grosseto sull’esito gara Torbiera Città di Capalbio – Roccastrada del 02.12.2012 Reclama la A.S.D Polisportiva Roccastrada avverso il provvedimento adottato dal G.S. Grosseto sull’esito gara Torbiera Città di Capalbio – Roccastrada, disputata il 02.12.2012 e valevole per il campionato di terza categoria, la cui motivazione qui di seguito si riporta integralmente: - “Il GST rileva dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe veniva dall’arbitro sospesa al 47’ minuto del secondo tempo dopo che alcuni minuti (43’ 2T) si erano verificati comportamenti irregolari da parte di alcuni tesserati sfociati in una rissa che ha visto un coinvolgimento generale tale non permettere al DG il mantenimento dell’ordine ed il ripristino della condizione di normalità. - In merito ai comportamenti a carico ai relativi paragrafi. P.Q.M. - Questo GST ravvisando nella dinamica degli eventi succedutisi una pari responsabilità di entrambe le Società per non aver consentito di portare a termine la gara, determina a carico di ciascuna Società la perdita della gara con il risultato di 0 a 3”. La reclamante contesta il provvedimento impugnato e la motivazione a supporto della decisione. In particolare, sostiene che le maggiori responsabilità di quanto accaduto nel recinto di giuoco siano da addebitare alla società avversaria, i cui tesserati hanno dato origine alla rissa impedendo di portare a termine l’incontro, quando il risultato, al momento degli eventi, vedeva la squadra del Torbiera Capalbio in svantaggio di due reti. Rileva infatti la società Roccastrada che al 43’ del secondo tempo, a seguito dell’espulsione del Marcucci Riccardo per gesto irriguardoso (una linguaccia) nei confronti degli avversari, dalla panchina del Torbiera Capalbio si sono alzati tre o quattro giocatori del Roccastrada che hanno aggredito il calciatore in questione, buttandolo a terra e colpendolo con calci, pugni e una borraccia piena d’acqua. A seguito di tale aggressione l’intera panchina del Roccastrada è intervenuta per cercare di sedare la rissa e per proteggere il proprio capitano, che si trovava a terra circondato dagli avversari. Precisa, inoltre, la reclamante che in detto frangente l’allenatore Maurizio Fantini ha colpito con un ceffone un giocatore avversario, causando l’immediata reazione dei tesserati del Torbiera Capalbio nei suoi confronti. Solo a questo punto il D.g. ha fischiato la fine della partita, facendo dedurre che fosse finita. Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta alla Società Roccastrada, con il conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo (2-0), in ragione della minore responsabilità della società all’insorgere della rissa e dell’assenza di responsabilità della stessa nell’aver impedito in proseguimento della gara. chiedendo l’assegnazione del risultato acquisito sul campo. La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento pronunciato dal Giudice di prime cure, così provvede. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. La reclamante offre una ricostruzione dei fatti tendente a ridimensionare il contributo causale dei propri tesserati, ponendo in evidenza, invero, il ruolo centrale avuto dalla panchina del Torbiera Capalbio nella determinazione del fatto illecito. La società Roccastrada, in sostanza, individua nei componenti della panchina del Torbiera Capalbio come coloro che hanno dato vita alla ‘rissa’, con l’aggressione con calci, pugni e corpi contundenti perpetrata nei confronti del giocatore Marcucci, sostenendo, per questo, di aver minori responsabilità nella determinazione del fatto illecito e, anche in considerazione del punteggio sin lì ottenuto, di non aver responsabilità nel non aver consentito il proseguimento della partita. La tesi della reclamante viene smentita dagli elementi e dalle circostanze di fatto acquisite con l’istruttoria. Occorre sul punto premettere che il collegio giudica sulla base degli elementi contenuti negli atti ufficiali, i quali hanno carattere primario nella gerarchia delle fonti di prova, e, per quanto occorrer possa, sulla base delle risultanze che emergono dai reclami proposti. In quest’ottica, esaminando la dinamica degli eventi, emerge il ruolo non meno importante di scherno e di provocazione assunto dal calciatore Marcucci (scambio di offese avvenuto tra il Marcucci e i componenti della panchina del Torbiera Capalbio, seguito dal gesto irriguardoso del Marcucci nei confronti degli avversari), il comportamento violento dell’allenatore Fantini nei confronti di un avversario, il contributo partecipativo alla lite del dirigente Mascagni e quello di ulteriori tesserati non identificati. L’arbitro, infatti, al quale è stato chiesto un supplemento di rapporto, ha descritto con dovizia di particolari la dinamica degli eventi, precisando che la quasi totalità dei tesserati delle due società ha dato vita ad una violenta mischia con vie di fatto, cioè con calci e pugni, rendendo di fatto impossibile, data la velocità delle azioni e il ‘parapiglia’ generatosi, l’identificazione di tutti i tesserati coinvolti. Situazione che ha fatto venir meno la sicurezza all’interno del campo di giuoco e le condizioni di lealtà e probità sportiva necessari per il proseguimento della gara. La descrizione effettuata dal D.g., sia nel referto che nel supplemento di rapporto, contiene elementi, dettagli e circostanze utili nell’indagine conoscitiva di questo collegio, in linea logica coerenti ed in antitesi con le difese della reclamante. Peraltro, è la stessa reclamante a riconoscere l’aver il proprio allenatore tenuto un atteggiamento violento nei confronti di un avversario, lontano dal poter essere interpretato alla stregua di un atto difensivo o integrativo di una fattispecie scriminante. Pertanto, alla luce di quanto sopra, emerge la piena responsabilità dei tesserati del Roccastrada per aver determinato con il proprio comportamento il venir meno delle condizioni per il proseguimento della gara. Altrimenti detto, risulta evidente l’aver i tesserati del Roccastrada dato con il proprio comportamento un apporto causale al verificarsi dell’evento illecito non minore di quello dei tesserati del Torbiera Capalbio. Nella fattispecie in esame infatti, al di fuori dei pochi tesserati che non hanno preso parte alla rissa generale, non possono individuarsi ruoli defilati o di minore importanza nella genesi dell’evento illecito. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Roccastrada. -Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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