COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 62 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto in proprio dal tesserato Frasi Stefano, tecnico della squadra Allievi della Società A.S.D. Marzocco Sangiovannese, avverso la squalifica inflittagli, fino al 22 gennaio 2013, dal G.S.T. di Arezzo. (C.U. n. 22 / 2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 62 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto in proprio dal tesserato Frasi Stefano, tecnico della squadra Allievi della Società A.S.D. Marzocco Sangiovannese, avverso la squalifica inflittagli, fino al 22 gennaio 2013, dal G.S.T. di Arezzo. (C.U. n. 22 / 2012). Le reiterate offese rivolte al D.G. della gara, disputata in data 21 novembre 2012 valida per il Campionato Allievi Provinciali di Arezzo, riportate testualmente sul rapporto di gara, hanno determinato il G.S.T. competente ad assumere il provvedimento enunciato in epigrafe. Di ciò si duole, in proprio, il tesserato il quale, dopo aver richiamato un provvedimento disciplinare subito dal medesimo arbitro nel corso della stagione 2010/2011, induce a fornire una diversa descrizione dei fatti accaduti con ciò contestando le motivazioni che, sulla base del rapporto di gara, il G.S. ha posto a fondamento della sanzione irrogata. Nel corso della richiesta audizione personale, avuta cognizione del contenuto del supplemento di rapporto, il Frasi conferma quanto ha già fatto oggetto di reclamo, sia in riferimento al proprio comportamento che ai vari dialoghi intercorsi nell’occasione con il D.G.. Deposita copia dell’esposto inviato alla Delegazione Provinciale di Arezzo con il quale chiede nuovi accertamenti sul caso. Esaminati gli atti ed ascoltato il reclamante, la C.D. ritiene doversi accogliere il reclamo nei termini di cui al dispositivo. Infatti se l’Ordinamento Disciplinare della F.I.G.C. è chiaro nell’attribuire al rapporto di gara il carattere di prova privilegiata, ciò non esime il giudicante dalla possibilità di adeguare la sanzione a quanto emerge nel corso della necessaria istruttoria. Nel caso di specie pur sussistendo qualche dubbio sulla metodica precisione con la quale il Farsi riporta, ricordandole, la varie fasi del dialogo intercorso con l’arbitro al momento dello svolgersi dei fatti, avvenuto in più riprese e nell’ambito di una indubbia concitazione, è altrettanto vero che l’arbitro non è nuovo agli specifici comportamenti descritti con il reclamo con la conseguenza che quanto indicato dal reclamante presenta elementi di dubbio su quanto descritto in atti. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, premettendo che compito degli allenatori, in particolare di coloro che si dedicano ai giovani e giovanissimi, è non solo il dover impartire ai calciatori norme di carattere esclusivamente tecnico ma, soprattutto, di carattere educativo ed etico, ritiene doversi comunque sanzionare ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. il comportamento dell’allenatore Frasi, limitandone la durata a quanto fin qui sofferto e quindi fino alla data odierna. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché accerti se nel comportamento tenuto dall’A.E. Simone Cocollini si riscontri, in questa circostanza, la violazione delle norme comportamentali previste dal C.G.S.. Dispone la restituzione della tassa.
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