COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO PROGREDITUR MARCIANISE – GARA VIRIBUS UNITIS SRL / PROGREDITUR MARCIANISE DEL 16/12/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO PROGREDITUR MARCIANISE – GARA VIRIBUS UNITIS SRL / PROGREDITUR MARCIANISE DEL 16/12/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 59 del 20.12.2012, pag. 1113, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto dalla società Progreditur Marcianise, esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che la società Viribus Unitis SRL, con richiesta a mezzo fax del 12 dicembre 2012, inoltrata al C.R. Campania, comunicava la variazione dell’orario e del campo di gioco dove dovevasi disputare la gara de qua, a porte chiuse, indicando lo stadio Comunale “Felice Nappi” di Somma Vesuviana. Il C.R.C., preso atto di quanto sopra, sul C.U. n. 57 del 13.12.2012, pag. 1041, pubblicava la sede e l’orario di inizio della gara, di cui è reclamo. Alla data del 16.12.2012, sul terreno di gioco si presentavano regolarmente entrambe le società e l’arbitro, il quale regolarmente effettuava l’identificazione dei tesserati, ma non poteva dare inizio alla gara, in quanto notiziato dalla F.P. presente, dell’esistenza di un’ordinanza del Sindaco di Somma Vesuviana, che impediva l’utilizzo della struttura comunale per le manifestazioni sportive. Acquisita la documentazione ufficiale, attraverso la Questura di Napoli Ufficio di Gabinetto, sezione II Ordine e Sicurezza, è emerso che il Sindaco di Somma Vesuviana, con ordinanza n. 160 del 27 settembre 2012, aveva disposto la sospensione di tutte le attività sportive all’interno dello stadio comunale “Felice Nappi”, per problemi igienico-sanitari, sino ad accertato ripristino delle condizioni di sicurezza. Rilevato che, al momento della gara, l’ordinanza era in vigore, e che le gare casalinghe, precedentemente disputate, dalla società Viribus Unitis si sono svolte su altri campi (ad esempio a San Vitaliano, in data 11.11.2012, e Scisciano, in data 25.11.2012), e che pertanto la situazione dell’impianto sportivo era ben nota alla stessa società, sulla quale incombe l’onere dell’organizzazione delle gare interne. Rilevato che la stessa società ha erroneamente organizzato la gara de qua, da disputarsi nello stadio “Felice Nappi” di Somma Vesuviana, inagibile come da ordinanza sindacale n. 160 del 27 settembre 2012 (che non risulta revocata, alla data della gara in esame), e che, pertanto, la mancata disputa della gara è da addebitarsi all’esclusiva responsabilità della società Viribus Unitis SRL; in applicazione degli art. 53 N.O.I.F. e 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Viribus Unitis SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 250,00, relativa alla prima rinuncia.
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