LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78/TB del 16.01.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MILAZZO – SORRENTO
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 78/TB del 16.01.2013
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA MILAZZO - SORRENTO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali ,
- rilevato che la società Milazzo ha iniziato l’incontro con otto calciatori;
- rilevato, inoltre, che nel corso della gara, a seguito di infortunio due calciatori della società Milazzo dovevano abbandonare il terreno di gioco, di cui uno all’8’ e l’altro al 15’ del 2° tempo di gara.
Pertanto l’arbitro, al 15’ del 2° tempo sospendeva la gara perché la società Milazzo si era venuta a trovare in campo con numero inferiore di calciatori rispetto al limite minimo previsto.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Milazzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 4 a favore della società Sorrento, quale miglior risultato acquisito in campo al momento della sospensione dell’incontro.