LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78/TB del 16.01.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MILAZZO – SORRENTO

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78/TB del 16.01.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MILAZZO - SORRENTO - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali , - rilevato che la società Milazzo ha iniziato l’incontro con otto calciatori; - rilevato, inoltre, che nel corso della gara, a seguito di infortunio due calciatori della società Milazzo dovevano abbandonare il terreno di gioco, di cui uno all’8’ e l’altro al 15’ del 2° tempo di gara. Pertanto l’arbitro, al 15’ del 2° tempo sospendeva la gara perché la società Milazzo si era venuta a trovare in campo con numero inferiore di calciatori rispetto al limite minimo previsto. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Milazzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 4 a favore della società Sorrento, quale miglior risultato acquisito in campo al momento della sospensione dell’incontro.
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