COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CICIOTTI NICHOLAS IN RELAZIONE ALLA GARA AQUILANA / PRO CELANO, DISPUTATA IL 21.12.2012 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N.19 del 28.12.2012 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CICIOTTI NICHOLAS IN RELAZIONE ALLA GARA AQUILANA / PRO CELANO, DISPUTATA IL 21.12.2012 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N.19 del 28.12.2012 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pro Celano 2006 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S., in quanto il Ciciotti, al termine della gara, apostrofava i giocatori avversari con epiteti offensivi, scatenando una rissa tra giocatori e dirigenti.
Ha dedotto l’appellante che l’arbitro non poteva udire quanto asseritamente attribuito al proprio tesserato, poiché si trovava a notevole distanza dal calciatore che svolgeva il ruolo di estremo difensore e che, in ogni caso, non ci sarebbe proporzione tra la squalifica inflitta al Ciciotti ed altre relative a casi ben più gravi, sanzionati, però, con squalifiche più miti.
Ha invocato, infine, l’attenuante della provocazione, tenuto conto che il Cicciotti sarebbe stato provocato da un calciatore avversario e che, al rientro delle squadre negli spogliatoi, tutti i sostenitori della squadra di casa avevano invaso il terreno di gioco, alzando le mani contro dirigenti ospiti.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Ciciotti Nicholas deve ritenersi congrua ed adeguata agli addebiti contestati, in ragione anche delle conseguenze determinate dalla frase ingiuriosa proferita e deve, pertanto, essere confermata in considerazione che le ragioni addotte dall’appellate non trovano riscontro negli atti ufficiali in possesso di questa Commissione.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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