COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROXAN C5 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 14, C.G.S., ATTESO IL COMPORTAMENTO VIOLENTO AI DANNI DI UN RAPPRESENTANTE FEDERALE, POSTO IN ESSERE DA ALCUNI SUOI SOSTENITORI PRESENTI IN TRIBUNA DURANTE L’INCONTRO A.S.D. ROXAN CALCIO A CINQUE / UNICENTRO MONTESILVANO, DEL 17.12.2011, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SERIE C/1, GIRONE “A”, DI CALCIO A CINQUE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROXAN C5 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 14, C.G.S., ATTESO IL COMPORTAMENTO VIOLENTO AI DANNI DI UN RAPPRESENTANTE FEDERALE, POSTO IN ESSERE DA ALCUNI SUOI SOSTENITORI PRESENTI IN TRIBUNA DURANTE L’INCONTRO A.S.D. ROXAN CALCIO A CINQUE / UNICENTRO MONTESILVANO, DEL 17.12.2011, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SERIE C/1, GIRONE “A”, DI CALCIO A CINQUE.
Con nota del 20.11.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione la società di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni ad essa ascritte.
Con raccomandata a.r. dell’11.12.12, anticipata in pari data via fax a norma degli artt. 41 e 38 C.G.S., veniva contestata al soggetto deferito la violazione di cui sopra e veniva ad esso reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 14.1.13, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa fino a dieci giorni prima della data fissata per il dibattimento per la produzione di memorie difensive.
All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per la società deferita, la quale non faceva pervenire nemmeno scritti difensivi, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica dell’atto sia a mezzo fax, sia tramite raccomandata a.r. presso la sede della società.
Il rappresentante della Procura, illustrate le ragioni del deferimento in relazione alla posizione della società A.S.D. Roxan Calcio a cinque e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione della seguente sanzione: ammenda di € 1.500,00 con diffida.
Osserva la Commissione che dagli atti ufficiali in suo possesso, non è dato rilevare alcun atto di violenza, come richiesto dalla norma di cui all’art. 14, C.G.S., nei confronti dell’osservatore tecnico. Infatti, i pochi sostenitori della società ospitante si sono limitati a protestare in maniera particolarmente smodata, in occasione della espulsione di un proprio giocatore, decretata dall’arbitro della gara, senza, per questo, avere mai messo in pericolo l’incolumità dell’organo tecnico federale che, seppure con l’aiuto del custode del terreno di gioco, era in grado di proseguire la sua attività di osservatore senza alcun altro tipo di contestazione nei suoi confronti.
Ritiene la Commissione che nessuna responsabilità possa essere ascritta alla società deferita, nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare proscioglie la società deferita dagli addebiti ad essa contestati. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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