COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.44 del Sig.RONDINELLI FRANCESCO (Tesserato Società ASD Futsal Club Filadelfia) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.82 del 20.12.2012(squalifica fino al 19/5/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.44 del Sig.RONDINELLI FRANCESCO (Tesserato Società ASD Futsal Club Filadelfia)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.82
del 20.12.2012(squalifica fino al 19/5/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Futsal Club Filadelfia – F.C. Città di Vibo Valentia C/5, del 15.12.2012, risulta che, a
fine gara, il calciatore del Futsal Club Filadelfia, Rondinelli Francesco, rientrando negli spogliatoi, cercava di aggredire il direttore di
gara, proferendogli espressioni minacciose e venendo “immediatamente placato” dai propri dirigenti e da alcuni compagni di
squadra.
Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato Rondinelli Francesco fino al 19/05/2013 (cfr. C.U. n.82 del
20/12/2012 del Comitato Regionale Calabria).
Il reclamante nega decisamente che quanto asserito dall’arbitro risponda a verità, sostenendo di non aver tentato assolutamente di
aggredire il direttore di gara.
A parere di questa Commissione, dal rapporto arbitrale effettivamente non risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza di
atti idonei ad integrare il tentativo di aggressione fisica da parte del Rondinelli ai danni del direttore di gara, vale a dire di atti non
portati a compimento per fatti estranei alla volontà dell’atleta, in quanto il relativo comportamento appare riconducibile più che altro a
vibrate proteste, con espressioni offensive, nei confronti dell’arbitro.
Alla luce di quanto sopra, l’adita Commissione ritiene di dover ridurre congruamente la sanzione oggetto di reclamo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica a carico del calciatore RONDINELLI Francesco fino al 28
FEBBRAIO 2013 disponendo la restituzione della tassa reclamo.
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